Il momento di esigibilità dell'IVA negli acconti sul prezzo di acquisto

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

Un commento alla sentenza n. 1609/2023 della Corte di Cassazione.

La natura degli acconti IVA ai fini della loro fatturazione su IUS di Giuffrè. Per la Cassazionen. 1609/2023 l’omessa fattura sull'acconto versato per un preliminare di compravendita immobiliare, non contestata per tempo dall’Agenzia, non consente successivamente di attrarre ad IVA la somma restituita dal promissario venditore, perché avente natura meramente finanziaria. In tema, poi, i pregevoli interventi della Corte UE che ha escluso dal campo IVA gli acconti in assenza degli elementi del fatto generatore, perché ignoti o non individuati con precisione al momento dell’acquisto.

Con Ordinanza n. 1609/2023 del 19.1.2023, la Corte di Cassazione ha accolto l'originario ricorso della società contribuente, sostenendo che la restituzione di un acconto sul prezzo di una compravendita immobiliare, mai fatturato dal promissario venditore, ha natura meramente finanziaria, “non accedendo ad alcuna cessione imponibile”, e deve essere escluso da IVA dal momento che, in caso contrario, si determinerebbe “un'indebita alterazione del principio di neutralità” su cui si fonda il meccanismo di funzionamento dell'imposta unionale......

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