La corretta distribuzione dell'onere probatorio tra contribuente ed Erario nelle frodi IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

Un commento alla sentenza C-512/21 della Corte di giustizia UE.

Con la sentenza C-512/21, in tema di detrazione nelle frodi IVA di tipo carosello, la Corte UE torna ad evidenziare che il parametro giurisprudenziale del “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, inaugurato nel caso Optigen, richiede che spetti alle autorità tributarie dover dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere per la partecipazione ad un’evasione IVA dell’operatore al fine di negargli la detrazione d’imposta, non potendo fondarsi tale indagine su mere presunzioni.

Qual è, se esiste, il confine tra uno sviluppo economico e sociale fondato sul libero commercio ed il “corrispondente” diritto dell'Erario a disconoscere la detrazione IVA nelle ipotesi in cui il soggetto passivo, in maniera poco diligente, abbia avuto rapporti commerciali con soggetti passivi intenti a perpetrare frodi IVA con conseguente nocumento delle casse erariali e, quindi, anche unionali?

Probabilmente, come sembra emergere dall'ennesimo intervento in argomento della Corte di giustizia UE in tema di distribuzione dell'onere probatorio tra il soggetto passivo e l'Erario, la risposta sta nel mezzo, ovvero nella ricerca ed analisi, volta per volta“di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, .......

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