Carbone per produzione elettrica: quando si ha l’assoggettamento ad accisa
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
Un commento alla causa C-833/21 nella quale la Corte UE ha sostenuto che ai fini dell’utilizzo della deroga concessa agli Stati dall’art. 14 della Dir. 2003/96 per la tassazione di un prodotto energetico (in questo caso carbone) per “motivi di politica ambientale”, differenziandosi tale requisito dalle “finalità specifiche” richieste dall’art. 1 della Dir. 2008/118 per poter sottoporre i prodotti sottoposti ad accisa ad “altre imposte indirette”, non è necessario accertare la sussistenza di un nesso diretto tra l’uso del gettito e la finalità dell’accisa, potendo il giudice valutare anche le caratteristiche e le modalità di attuazione dell’imposta in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti e garantire una migliore tutela dell’ambiente.
Nella causa C-833/21, la Corte UE ha affermato che l’assoggettamento ad accisa, a fini ambientali, del carbone utilizzato per produrre elettricità, non richiede necessariamente un nesso diretto tra l’utilizzo del gettito della tassazione in questione e la sua finalità.
Il caso
La domanda del giudice spagnolo ha ad oggetto un accertamento relativo all'applicazione dell'accisa spagnola sul carbone, consumato da una centrale termica per produrre energia elettrica, in relazione alla quale tale Stato ne ha previsto la tassazione “per motivi di politica ambientale”, per effetto dell'espressa deroga consentita dall'art. 14, par. 1, lett. a), seconda frase, della Dir. 2003/96.
Tale direttiva, si ricorda, prevede un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità diretto a promuovere il buon funzionamento del mercato interno dell’energia e ad evitare le distorsioni della concorrenza (v. C‑571/21, p. 35 e C‑31/17, p. 29), mediante la “scelta” (v. p. 31 in sentenza) del legislatore UE di imporre agli Stati (v. art. 1 della Dir. 2003/96) la tassazione dell’elettricità distribuita contestualmente all’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione della stessa, al fine di evitare una doppia imposizione (v. concl. avv. gen. A. Rantos in C-833/21, p. 34 e p. 32 in sentenza), consentita, però, in via derogatoria dalla “seconda frase” su citata.
La norma è stata oggetto, il 14.7.2021, da parte della Commissione .......