Dogana: determinazione del valore dichiarato per l’importazione
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Per la Corte UE, nella causa C-770/21, in tema di valore in dogana per l’importazione di prodotti ortofrutticoli, per i quali è prevista una normativa doganale speciale, questa non consente ad un importatore, che non si sia avvalso del metodo deduttivo per la determinazione del valore bensì del metodo di transazione, di fondare il proprio ricorso giurisdizionale sul primo metodo per dimostrare la veridicità del prezzo di transazione dichiarato, non essendo altresì consentito al giudice poter sollevare, d’ufficio la questione se importatore ed esportatore siano tra loro collegati.
I fatti di causa
La causa ha ad oggetto una controversia in riferimento al valore di transazione dichiarato per l'importazione di prodotti ortofrutticoli originari della Turchia e rientranti nell'elenco dell'All. VII del Reg. Ue 2017/891 (che integra il Reg. UE 1308/2013).
Dato che l'importatrice dichiarava un valore di transazione che superava di oltre l'8% quello forfettario all'importazione fissato dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 181 del Reg. 1308/2013, essa forniva una garanzia ai sensi dell'art. 75, par. 2, del Reg. 2017/891.
La Dogana determinava il prezzo complessivo informando l'importatrice che, ai sensi dell'art. 75, par. 5, del Reg. 2017/891, essa era tenuta a dimostrare che la partita controversa era stata smerciata sul mercato a condizioni che confermavano la correttezza del valore in dogana dichiarato.
La dogana riteneva che la società non avesse provato la correttezza del valore di transazione dichiarato, non avendo giustificato l'elevato livello di tale prezzo rispetto a quello forfettario all'importazione (quali la particolare qualità dei prodotti interessati o la loro provenienza da agricoltura biologica), e così incamerava la garanzia a titolo......