La responsabilità ai fini dell’accisa del depositario in caso di svincolo irregolare del prodotto per fatto illecito di terzi.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.

Nella causa C-323/22 la Corte UE, su rinvio pregiudiziale del giudice italiano ed in relazione all'interpretazione dell'art. 14 della Dir. 92/12, ha ribadito che in tema di circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione di imposta, in caso di loro svincolo irregolare per furto, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'accisa sia di tipo oggettivo, anche qualora ciò derivi da un atto illecito imputabile esclusivamente ad un terzo ed il depositario nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione in regime sospensivo. 

Da ciò l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità dell'abbuono d'imposta, che la disposizione interna contenuta nell'art. 4 del d.lgs. 504/95 (Testo unico accise - TUA) concede in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti in sospensione, quando ciò è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, ma non anche in caso di furto, evento sì imprevedibile, ma comunque estraneo alle (differenti) forme di tutela (esimenti) apprestate dal legislatore UE suylla base della costante lettura della Corte UE.......

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