Accertamento doganale: valore delle merci

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo, pubblicato con Claudio Sabbatini, è disponibile sul Commercialista Telematico

Uno dei tre elementi fondamentali per determinare l’ammontare dell’obbligazione doganale, insieme alla classificazione e all’origine della merce, è il suo valore. Questo costituisce la base imponibile per il calcolo dei dazi da versare al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, necessaria per l’immissione in libera pratica. In caso di dubbi sul valore dichiarato, le autorità doganali possono adottare metodi sussidiari per la sua determinazione. Quali sono i metodi di determinazione sussidiari di tale valore a disposizione delle Dogane?

Valore da dichiarare in dogana

Il valore delle merci è uno dei tre elementi (insieme alla classificazione merceologica e all’origine delle merci) che caratterizza l’obbligazione doganale.

 I tre pilastri dell’obbligazione doganale:

Si definisce obbligazione doganale, «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore» (articolo 5, n. 18 del Regolamento Ue 9 ottobre 2013, n. 952). In altre parole, una volta realizzato il presupposto impositivo (ad esempio, l’immissione in libera pratica nella Ue delle merci non unionali) vanno pagati i tributi alla Dogana.

Sul valore delle merci, individuato secondo le regole che andremo ad analizzare (Contenute negli articoli 69 – 76, Regolamento Ue 952/2013, Codice Doganale dell’Unione, o CDU e negli articoli 127-146, Regolamento Ue 2447/2015, Regolamento di Esecuzione, o RE), andranno liquidati i dazi[1].

Le regole fissate dal legislatore hanno lo scopo di istituire un sistema che impedisca l’utilizzo di valori arbitrari o fittizi, ma che individui il reale valore economico della merce, (Corte di Giustizia Ue, sentenza 20 giugno 2019, causa C-1/18, Oribalt Riga SIA; Corte di Giustizia Ue 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH), con l’inclusione di quegli elementi, spesso immateriali, connessi ai beni che devono essere inclusi o esclusi dalla base imponibile.

Valore della transazione

La base imponibile per l’applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita:

  • dal valore della transazione (espresso in euro, secondo il cambio pubblicato dalla Banca centrale europea – BCE – il penultimo mercoledì di ogni mese, ai sensi dell’articolo 53 del CDU e degli articoli 48 e 146 del RE),

  • ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando queste sono vendute per l’esportazione verso l’Ue[2]. Normalmente si tratta del prezzo riportato in fattura, ai sensi dell’articolo 145 del RE, secondo il quale «la fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo» (articolo 163, paragrafo 1 del CDU),

  • comprensivo di taluni elementi, come le spese di trasporto e di assicurazione. Quanto alle spese di trasporto, come meglio verrà indicato nell’immagine che segue (ove verrà detto che in dogana il trasporto viene computato «fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione»), all’importazione la base imponibile ai fini Iva è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità (articolo 69, Dpr 633/1972).

Il valore di transazione deve essere applicato purché (articolo 72, paragrafo 3 del CDU):

  • non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore (articolo 70, paragrafo 3, CDU);

  • la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

  • nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

  • il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Quanto a quest’ultimo aspetto, si precisa che il valore di transazione può essere dichiarato inattendibile dall’Autorità doganale se venditore e importatore sono due soggetti legati, ossia se, alternativamente (articolo 127 del RE):

  • l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;

  • hanno la veste giuridica di associati;

  • l’una è datore di lavoro dell’altra;

  • un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;

  • sono membri della stessa famiglia;

  • l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra (il controllo si verifica quando una parte è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda);

  • l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona (per il controllo si veda la precisazione contenuta nel precedente alinea);

  • esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona (vedi alinea precedente).

Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se risulta essere soddisfatta una delle condizioni sopra elencate.

Prova evidente dell’avvenuta influenza sul prezzo…

…«è data da un prezzo delle merci più basso (sotto-fatturazione) o più alto (sovra-fatturazione) rispetto a quello che un venditore, non legato al suo compratore, avrebbe praticato in identiche circostanze di spazio e di tempo» (circolare agenzia delle Dogane 6 novembre 2015, n. 16/D).

Spetta all’operatore economico dimostrare che il valore di transazione indicato è analogo a quello di vendite tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare e per merci identiche o similari (tenendo conto di vari elementi, come le quantità) per l’esportazione verso l’Ue (articolo 74, paragrafo 2, lettere c) e d) del CDU). Ed infatti, l’esistenza di un legame non è di per sé ostativa all’accettazione del valore di transazione dichiarato.

Il criterio descritto riprende fedelmente quello accettato a livello internazionale e codificato nell’articolo VII dell’Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947. Lo scopo era (ed è) quello di …………

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La determinazione della base imponibile IVA per imballaggi e recipienti non restituiti.

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