Esclusa la limitazione territoriale nazionale dell’operatività dei CAD.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Seac all-in giuridica.

Con sentenza C-503/23, emessa su rinvio operato dal TAR Piemonte, la Corte UE ha ritenuto la norma interna contenuta nel c. 3 dell'art. 3, del D.M. n. 549/92, che limita l'operatività dei CAD escludendo che possano esercitare le proprie attività al di fuori dell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la propria sede, contraria alla Direttiva sui servizi n. 2006/123, nella misura in cui si pone in contrasto con le libertà individuate dai trattati UE, nello specifico con la libera prestazione dei servizi.

Il caso riguarda un Centro di Assistenza Doganale (CAD) operante in Piemonte, avente la qualifica di soggetto riconosciuto AEO (Operatore Economico Autorizzato) dall'Agenzia delle Dogane, svolgente servizi di rappresentanza doganale per le operazioni doganali aventi...

Indietro
Indietro

La responsabilità solidale dell’amministratore per l’insolvenza fiscale della società.

Avanti
Avanti

L’IVA nell’era digitale: approvazione da parte del Consiglio UE del Pacchetto VIDA.