Il diritto al rimborso IVA del soggetto passivo residente in uno Stato membro UE diverso dall’Italia qui operante a mezzo rappresentante fiscale.

IVA

Cassazione Ord. 8 ottobre 2020, n. 21684.

Il rimborso IVA richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall’Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale.

Tale principio è stato ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione per la quale il diritto al rimborso IVA richiesto da soggetti domiciliati e residenti in uno Stato membro della UE, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora questi abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la sua nomina non può essere equiparata ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina.

L’art. 38-ter del DPR n. 633/1972, vigente all’epoca dei fatti di causa e relativi ad una fattura di acquisto di beni in Italia nell’anno 2000, prevedeva che “i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia … possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati”.

La previsione di legge, secondo la Cassazione, subordinando l’istanza di rimborso all’assenza di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale, contrastava con la norma unionale, interpretata da ultimo dalla Corte di Giustizia (C-323/12) nel senso di  non poter escludere, in capo ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che avesse effettuato cessioni a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, il suo diritto di presentare istanza di rimborso al fine di ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte.

Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini IVA in quest’ultimo Stato.

Ne consegue, secondo la Cassazione, che “il diritto al rimborso IVA in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri della UE senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 38-ter, DPR n. 633/1972, nel testo ratione temporis applicabile, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina”.

Secondo la Corte UE, per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità ed una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi (v. ARO Lease, C‑190/95, punto 16, e Lease Plan, C‑390/96, punto 24).

La mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo in questione disponga di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche; di conseguenza una normativa nazionale che equipari l’esistenza di un rappresentante fiscale ad un centro di attività all’interno del paese è contraria alla disposizione unionale.

Del resto, in argomento, era intervenuta la medesima Agenzia delle entrate che, con Risoluzione n. 301/E del 12 settembre 2002, richiamata qui dalla Cassazione, attribuiva un valore sostanziale e non meramente formale alla nomina del rappresentante fiscale il quale “…risponde della veridicità e della sussistenza dei presupposti sostanziali di applicazione del tributo e non può essere considerato un ausiliario esecutore di puri adempimenti formali. Questi, in quanto portatore in solido di una responsabilità sostanziale, può essere gravato di responsabilità per operazioni effettuate precedentemente alla sua nomina”.

Continuava l’Agenzia, secondo cui “la mancanza del rappresentante, tuttavia, non preclude il diritto a detrazione spettante alla società UE non residente in Italia, ma implica soltanto una diversa metodologia del rimborso IVA relativa agli acquisti effettuati nell’attività d’impresa, ai sensi del disposto dell’art. 38-ter del DPR 633/72. Dal momento che la sua nomina è una facoltà per il soggetto non residente, qualora non esercitata, è consentito ugualmente il recupero dell’imposta detraibile attraverso la diversa procedura di rimborso disciplinata dall’articolo 38-ter del DPR n.633/72”.

Indietro
Indietro

Novità dal 1° febbraio 2021 per l’Origine preferenziale con l’abolizione dei certificati d’origine previdimati.

Avanti
Avanti

Società tra Professionisti (STA), costituzione e reddito prodotto