Il momento di esigibilità dell’Iva: alcuni spunti della Corte di Giustizia
Il “momento” di esigibilità dell’Iva, di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, rileva come momento fondamentale ai fini dell’eventuale riscossione dell’imposta, in relazione agli acconti corrisposti al cedente/prestatore, al corrispettivo versato nonché alla fatturazione che sia precedentemente intervenuta.
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Il “momento” di esigibilità dell’Iva, di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, rileva come momento fondamentale ai fini dell’eventuale riscossione dell’imposta, in relazione agli acconti corrisposti al cedente/prestatore, al corrispettivo versato nonché alla fatturazione che sia precedentemente intervenuta.
I momenti che evidenziano un’operazione Iva sono ben individuati dalla Direttiva 2006/112/CE negli articoli da 62 a 69, nei quali si dà conto della distinzione tra fatto generatore dell’Iva, che àncora il momento impositivo all’effettuazione dell’operazione, momento rilevatore dell’esigibilità dell’imposta (fatturazione o pagamento del corrispettivo) che identifica il momento in cui l’imposta può essere riscossa, collegato temporalmente al primo ma rilevabile anche in un momento successivo (articoli 66 e 69) ed infine momento di pagamento che rileva, per l’articolo 206 della medesima Direttiva, in linea di principio al momento della presentazione della dichiarazione Iva o prima nel caso di pagamento di acconti….