IVA: trattamento dei prestiti o distacchi di personale dipendente.

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Con Circolare 3 marzo 2025 n. 4, Assonime commenta l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato, con la quale è stata abrogata la disposizione sul trattamento ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale.

Assonime, con la Circolare del 3 marzo 2025 n. 4, commenta l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da procedure pendenti nei confronti dello Stato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 c. 35 L. n. 67/88, disposizione sul trattamento ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale per effetto della sentenza della Corte UE resa in C-94/19, da parte dell'art. 16-ter DL 131/2024.

Le argomentazioni di Assonime

Assonime ricorda come sulla questione dell'assoggettabilità IVA dei distacchi ci si fosse interrogati sin dall'introduzione dell'IVA, per effetto della sua funzione di colpire i consumi senza gravare sulle prestazioni lavorative, dal momento che il lavoro costituisce un fattore della produzione e non il suo risultato, dato che i lavoratori subordinati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo che si realizza, invece, per gli esercenti imprese, arti e professioni.

Per risolvere la querelle il legislatore intervenne con l'art. 8 c. 35 L. 67/88 (norma poi abrogata dall'art. 16-ter DL 131/2024), secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è …….

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