La clausola di standstill e l'IVA sul canone radiotelevisivo
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
Per effetto della clausola di standstill è consentito a che uno Stato membro, che al 1º gennaio 1978 assoggettava ad IVA un'attività di radiodiffusione pubblica, continui a tassare tale attività, nonostante questa non costituisca una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della direttiva e non rientri, perciò, nel suo ambito di applicazione.
La questione sottoposta alla Corte UE
La Corte UE è intervenuta su rinvio del giudice danese in una questione avente ad oggetto il ricorso di alcune persone fisiche ( consumatori finali ) i quali, per mezzo di un'azione collettiva, avevano adito il giudice del rinvio contro l'erario danese al fine di ottenere il rimborso degli importi da loro pagati a titolo di IVA sul canone radiotelevisivo.
I ricorsi contestavano che, dal momento che il canone sui media non costituisce la remunerazione per la prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva IVA 2006/112, l'imposta applicata su tale canone risulta riscossa in violazione della direttiva stessa e deve essere, quindi, rimborsata.
In subordine i ricorrenti sostenevano che, anche se la riscossione dell'IVA sul canone sui media dovesse essere considerata, in linea di principio, legittima sulla base dell'articolo 370 della direttiva IVA, in combinato disposto con l'Allegato X, parte A, punto 2, della stessa, le modifiche apportate dopo il 1º gennaio 1978 alla normativa interna che disciplina tale canone, ne alterano la natura in modo sostanziale, al punto da rendere impossibile ...