Prima relazione CBAM: invio tardivo senza sanzioni

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiù di Giuffrè.

In relazione all'invio della prima relazione CBAM, la Commissione europea ha previsto una proroga di 30 giorni a partire dal 1° febbraio 2024, senza incorrere in sanzioni. La comunicazione va effettuata su base trimestrale mediante la presentazione delle relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM.

Il regolamento CBAM è finalizzato ad affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci extra UE oggetto di importazione, tassando quelle prodotte sulla base di  standard produttivi  meno stringenti rispetto a quelli UE, prevenendo il rischio di rilocalizzazione all'estero delle emissioni di carbonio da parte delle industrie UE, riducendo in tal modo le emissioni globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015, anche incentivando la riduzione delle emissioni da parte degli operatori extra UE.

La Commissione Europea, in relazione alla scadenza dell'invio della prima relazione CBAM che era prevista per il 31 gennaio 2024, a seguito delle difficoltà tecniche riscontrate da alcune imprese unionali all'atto della presentazione delle relazioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) nonché al sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), ha riferito di aver introdotto una nuova funzionalità elettronica sul registro transitorio UE del CBAM che, dal 1° febbraio 2024, consente ai dichiaranti di effettuare una presentazione tardiva, usufruendo di una proroga di 30 giorni senza incorrere in sanzioni.

Si ricorda che la  comunicazione  va effettuata su base  trimestrale  mediante la presentazione delle  relazioni CBAM  al Registro Transitorio CBAM (artt. 8 e 10 del Reg. 1773/2023) entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dall'1.10.2023 e fino al 31.12.2025…

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