Stabile organizzazione estera: irrilevante il titolo giuridico.
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Ai fini delle imposte dirette, la stabile organizzazione rappresenta quel criterio, individuato inizialmente dalla società delle Nazioni e riferito al concetto di “permanent establishment”, al fine di distribuire correttamente la potestà impositiva tra Stato della fonte del reddito e Stato della residenza.
Il concetto di stabile organizzazione
La stabile organizzazione (s.o.) rappresenta quel “criterio di collegamento minimo” funzionale ad attrare e radicare un'impresa in uno Stato, al fine della ripartizione del potere impositivo tra Stato della fonte dei redditi (ove è presente la s.o. “subsidiary”) e Stato della residenza dell'impresa in cui è situata la “parent company”, qualificando in tal modo la s.o. non già come un'entità avente personalità giuridica autonoma e distinta dalla casa madre, di cui rappresenta diramazione amministrativa, evidenziando però la sua autonomia fiscale (v. l'art. 23, c. 1, lett. e) del TUIR).
La s.o., quindi, pur inquadrata organicamente a livello civilistico nella casa madre (v. CGUE in C-210/04, p. 41), è dotata di una propria autonomia tributaria ai fini della determinazione dell'attribuzione del reddito per l'attività economica svolta sul territorio (v. art. 152, c. 2, del TUIR).
La tassazione all'interno dello Stato è quindi possibile solo ove sia presente ed operativa una s.o. all'interno dello Stato nel quale vi è la produzione di reddito d'impresa, conseguenza di un radicamento effettivo nel territorio e nel suo tessuto economico…..