PROVA DELLA CESSIONE EXTRA UE DI BENI AI FINI DELL’ESENZIONE IVA.
Mancata corrispondenza in fattura tra il cessionario ed il reale destinatario (non identificato) dei beni esportati.
Con la sentenza del 17.10.19 resa nella Causa C‑653/18, la CGUE ha affrontato la questione, ricorrente nella pratica commerciale, della mancata corrispondenza tra l’acquirente indicato in fattura ed il reale destinatario della merce venduta all’esportazione da parte di una società europea, affermando l’esclusione dal diritto all’esenzione IVA solo come ipotesi residuale in determinate circostanze.
La vicenda riguardava una societàesportatrice con sede in Polonia che aveva venduto a due società ucraine telefonicellulari, acquistati di fatto, però, non da queste ultime quali acquirentiriportati nelle fatture, bensì da altre società non identificate. Questa circostanzaha fatto ritenere all’Amministrazione polacca che non fosse avvenuta alcunacessione di beni, con il conseguente disconoscimento dell’esenzione dell’IVAsulle vendite.
Da una lettura coordinata dell’art. 146paragrafo 1, lettere a) e b) e dell’articolo 131 della Direttiva IVA, la Corteha concluso nel senso che questi ostano ad una prassi di uno Stato membroconsistente nel ritenere che non si configuri mai una cessione di beni e nel negaredi conseguenza il beneficio dell’esenzione dall’IVA, qualora i beni siano statioggetto di cessione all’esportazione e, successivamente alla loro esportazione,le autorità tributarie abbiano constatato che l’acquirente dei medesimi beni eranon già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo,bensì un ente diverso che non è stato identificato.
In simili circostanze, conclude la Corte, ilbeneficio dell’esenzione dall’IVA deve essere negato se l’assenza diidentificazione dell’effettivo acquirente impedisce di dimostrare chel’operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi dellamedesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivosapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientravanell’ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell’IVA.