LA CORTE DI GIUSTIZIA E I LIMITI ALL’ESENZIONE IVA IN CASO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AI FINI DELL’AZIONE ESECUTIVA.
Con la sentenza emessa nella Causa C-692/17 la Corte di Giustizia europea ha tracciato i limiti dell’esenzione IVA nelle ipotesi in cui un soggetto passivo, creditore di un importo per una prestazione di intermediazione immobiliare verso il proprio committente riconosciuto debitore nei confronti del primo da una sentenza passata in giudicato, decida, in sede di pignoramento del proprio credito, di cedere il medesimo, unitamente alla propria posizione processuale, ad un soggetto terzo per ottenere una liquidità immediata.
A tal fine si è posto il problema se poter ricondurre o meno la cessione del diritto di credito alle operazioni di concessione e negoziazione dei crediti, esenti da IVA in base all’art. 135 delle Direttiva IVA.
Parti della controversia erano un’agenzia di mediazione immobiliare che aveva ricevuto mandato di vendita di un terreno agricolo per il quale era stata formulata un’offerta di acquisto al mandante/venditore che aveva, però, rifiutato sia l’offerta del potenziale acquirente sia la richiesta dell’agenzia di pagamento della commissione per il servizio fornito.
Cosicché l’agenzia mandataria, per il riconoscimento del proprio credito, adiva il giudice che accoglieva la sua domanda con sentenza poi passata in giudicato in base alla quale veniva esperita la successiva azione esecutiva per la riscossione forzata del medesimo credito.
Successivamente l’agenzia ex mandataria cedeva ad una società terza tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla propria posizione processuale nell’azione esecutiva in corso, a fronte del pagamento, da parte di quest’ultima di una determinata somma di danaro sulla quale, per quanto qui interessa, non veniva calcolata né versata l’IVA.
Con successivo atto di liquidazione l’Agenzia fiscale portoghese recuperava a tassazione l’IVA sulla cessione del credito ritenendo trattarsi di una cessione di diritti a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo agente in quanto tale, che rientrava nella nozione di prestazione di servizi ed era esclusa dalle ipotesi di esenzione IVA.
La questione veniva poi rimessa alla Corte UE nei seguenti termini: “Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un’azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall’inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, rientra nella nozione di concessione, negoziazione o gestione di crediti ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 135 par. 1 lett. b) Direttiva IVA”.
La Corte ha concluso per l’imponibilità IVA dell’operazione di cessione del credito sulla base delle seguenti argomentazioni:
A fronte dei dubbi circa l’imponibilità espressi dalla ex mandataria che riteneva non “economica” l’operazione di cessione ai sensi dell’art. 9 della Direttiva IVA stante l’occasionalità della prestazione e l’esercizio in modo abituale di un’attività diversa dalla cessione dei crediti quale l’attività di mediazione immobiliare, alcuni precedenti (C‑180/10 e C‑62/12), hanno affermato che il numero e la portata delle operazioni non possono costituire un criterio di distinzione tra le attività di un investitore privato, che si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione di tale direttiva, e quelle di un investitore le cui operazioni costituiscono un’attività economica, bensì occorre sempre verificare la rispondenza della struttura dell’operazione ai criteri dell’art. 9 della Direttiva IVA (attività economica).
Seguendo le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa in oggetto, la cessione del credito costituisce un “prolungamento diretto” dell’attività economica principale di offerta di servizi di mediazione immobiliare, non contestata dalla ricorrente ex mandataria, cessione intervenuta nell’ambito di una controversia relativa alla riscossione forzata di un credito derivante da un contratto concluso nel quadro dell’attività economica imponibile.
Il fatto che l’operazione del procedimento principale, effettuata da una persona già soggetta all’IVA, non corrisponda all’attività principale di tale persona e sia stata eseguita da quest’ultima in modo meramente occasionale non esclude che detta persona abbia agito, per quanto concerne tale operazione, nel quadro della sua attività economica.
È pacifico che la cessione del credito sia avvenuta a titolo oneroso.
L’operazione di cessione del credito e della posizione processuale vanno lette come un’unica operazione/prestazione (non scomponibili) quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09, C‑502/09, C‑432/15).
Circa la questione se l’operazione di cessione del credito rientri tra le esenzioni dell’art. 135 della Direttiva IVA, gli elementi del “credito” di cui si discute non sono riconducibili a quelli che consentono l’esenzione delle operazioni quali, ad esempio, la messa a disposizione di un capitale debitamente retribuito con il pagamento di interessi, o il pagamento differito del prezzo di acquisto di un bene concesso da un fornitore, mediante il pagamento di interessi su tale credito (C‑306/94, C‑153/17). Ciò anche sulla base del dato, non contestato dalla ricorrente, per cui la cessionaria del credito non ha versato alcun interesse alla cedente ex mandataria, finalizzato a rimborsare il credito che le era stato concesso.
La Corte ha concluso che l’art. 135 della Direttiva va interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli.