Incoterms® 2020 - Le principali novità.

A partire dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole degli Incoterms 2020 (acronimo di INternational COmmercial TERMS) ovvero i termini commerciali internazionali aventi la funzione di definire a priori la ripartizione delle obbligazioni nonché delle responsabilità nelle compravendite internazionali di beni tra il venditore ed il compratore in caso di perdita o danni ai beni compravenduti ed anche dei costi derivanti dalla consegna della merce.

Il numero complessivo dei termini di resa è rimasto invariato (11) come inalterata è la distinzione tra gli Incoterms generali (utilizzabili per ogni tipo di trasporto) e quelli specificamente riferiti al trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF).

Inuovi Incoterms 2020 sono così suddivisi:

Gruppo E: EXW (individua minori obbligazioni in campo al venditore)

Gruppo F: FCA - FAS - FOB (trasporto principale a carico del compratore)

GruppoC: CPT - CIP - CFR - CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è delcompratore)

GruppoD: DAP - DPU - DDP (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suocarico)

Gli Incotermspossono essere classificati in base a tre criteri in relazione al trasporto:modalità di trasporto utilizzata, pagamento per il trasporto principale(internazionale) e trasferimento dei rischi nel trasporto.

In relazione al primo criterio si distinguono gliIncoterms per qualsiasi modalità di trasporto o per quello multimodale (EXW, FCA,CPT, CIP, DAP, DPU e DDP) da quelli utilizzabili per i trasporti viamare o per vie navigabili (FAS, FOB, CFR e CIF).

In relazione al secondo criterio si distinguono le reseche imputano il pagamento all’acquirente (EXW,FCA, FAS e FOB) da quelle che riferiscono l’obbligoin capo al venditore esportatore (CPT, CFR, CIP, CIF,DAP, DPU e DDP).

In relazione al terzo criterio si distinguono gliIncoterms che trasferiscono i rischi nel paese di origine della spedizione (incapo all’esportatore) (EXW, FCA, FAS, FOB, CPT,CFR, CIP e CIP) da quelli che lo imputano al paese didestinazione dell’acquirente (DAP, DPU e DDP).

GliIncoterms o termini di resa, utilizzati nelle transazioni di tutto il mondo,nacquero nel 1936 e da allora sono stati regolarmente aggiornati (1953, 1967,1976, 1980, 1990, 2000, 2010) al fine di tenere il passo con gli sviluppidel commercio internazionale come la creazione di aree di libero scambio e leunioni doganali, nonché in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle tecnichedi trasporto e conseguente incremento dei traffici containerizzati.

L’utilizzo e l’indicazione corretti del codice Incoterms agevola gli scambicommerciali rendendo più intellegibili le rispettive responsabilità contrattuali(del venditore e del compratore) diminuendo di conseguenza l’insorgenza dicontroversie legali tra le parti contraenti.

Si rammentache l’indicazione del codice deve seguire la regola individuata dalla ICCovvero “clausola Incoterms (terminescelto) + luogo concordato (named port, placeor point) + Incoterms 2010 (Incoterms 2020dall’1.1.2020)” e che lasegnalazione errata del medesimo conduce all’invalidità dello stesso.

La versione 2020 degli Incoterms non presenta enormi cambiamenti rispettoalla precedente 2010, ciononostante si segnalano le seguenti principali novità:nellaresa FCA 2020 è prevista l’opzione aggiuntiva in base alla quale ilvenditore ed il compratore possono accordarsi affinché quest’ultimo istruiscail vettore ad emettere una Bill of Lading (polizza di carico) on board perconto del venditore dopo il caricamento della merce a bordo; maggiore dettaglio dei termini diresa utilizzabili al fine di ridurre contestazioni mediante la sostituzionedelle “Note di orientamento” nella versione 2010 con le “Note esplicative pergli utenti” in quella 2020, aggiornamento di ogni singola nota esplicativa che diventa più dettagliataper ciascuna regola, diverso livello di assicurazione per CIP e CIF (nella prima resa la copertura diventaall risks per perdita o danno alla merce, nella seconda la copertura è quellaminima), modifica dell’acronimo da DAT (Deliveredat Terminal) a DPU (Delivered at Place Unloaded), specifica maggiore della suddivisione deicosti tra acquirente e venditore (in relazione alle formalità doganali ed allo sdoganamento); previstala possibilità, prima assente, che il trasporto nelle rese FCA – DAP – DPU eDDP venga effettuato non con mezzi di parti terze bensì utilizzando mezzi ditrasporto propri del compratore (nel codice FCA) e/o del venditore (nei codiciD).  

Viene inoltre chiarito il rapporto tra gli Incoterms ed i contrattiinternazionali di compravendita, specificando che i primi oltre che facoltativinon sostituisconoil contratto e non disciplinano aspetti quali: i termini di regolamento delprezzo, l’effetto delle sanzioni nel contratto di vendita, l’imposizione di tariffe,i divieti di esportazione o importazione, i diritti di proprietà intellettuale,il foro competente e la legge per la risoluzione delle controversie nonché iltrasferimento di proprietà della merce.

Nellanuova versione 2020 viene ribadito che i codici Incoterms sono condizioni delcontratto di compravendita e non del contratto di trasporto, equivoco sovente ricorrenteda parte degli operatori commerciali.

Sirammenta che l’utilizzo degli Incoterms è pur sempre facoltativo e la lorovalenza per essere legale presuppone l’indicazione espressa delle parti nelcontratto di compravendita, il che richiede estrema attenzionenell’individuazione della clausola che si vuole utilizzare nonché del suosignificato.

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LA CORTE DI GIUSTIZIA E I LIMITI ALL’ESENZIONE IVA IN CASO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AI FINI DELL’AZIONE ESECUTIVA.

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Comunicazione della Commissione Europea sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti.