Art. 22 della Legge di Delegazione Europea n. 117/2019 e modifiche al TULD 43/1973.

Con l’art. 22 della legge 117/2019 (Legge di Delegazione Europea 2018) in vigore dal 2.11.2019 il Governo è stato delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, le opportune modifiche al Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD n. 43/1973) per adeguare la normativa interna, ormai desueta in alcune sue parti e mal coordinata con quella sovranazionale, a quest’ultima appunto che disciplina la quasi totalità degli aspetti amministrativi, procedurali e di controllo in tema di merci in Dogana, con l’esclusione di alcune problematiche tra cui quella sanzionatoria da sempre lasciata alla “disponibilità” dei singoli Stati.

Si ricorda la dicotomia normativa tra Legislatore europeo enazionale in materia doganale che vede il primo unico attore in tema dipresupposto impositivo, base imponibile e soggetti passivi ed il secondo“delegato” alla disciplina sanzionatoria, alle norme in tema di accertamento aposteriori nonché alla fase giudiziale.

Con l’art.22 della Legge di Delegazione europea 2018 il Governo dovrà porre rimedio ad unadelle maggiori problematiche ovvero la difficoltà di coordinamento tra lanormativa unionale e le norme interne di cui al TULD 43/1973 ed al d.lgs.374/1990.

Nell’eserciziodella delega, dispone l’art. 22, il Governo è tenuto a seguire il seguentecriterio direttivo specifico: “…rivederele disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute neltesto unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione,l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopodi allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale edi assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e lasemplificazione del linguaggio normativo”.

Si spera chenell’immediato futuro si possa assistere alla creazione, in un unico corpolegislativo, di un Codice che contenga (sulla scia ad esempio di quantoavvenuto in Germania all’indomani dell’entrata in vigore del CDU) tanto lenorme di recepimento e coordinamento della normativa unionale quanto quelleinterne di “competenza” statale nei settori su indicati.

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Scissione della nozione di esportatore ai fini iva e doganali secondo la nota n. 181512/2019 delle Dogane e conseguente limite della responsabilità del vettore/spedizioniere doganale per i soli dazi e non anche per l’Iva.

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Aggiornamento della Nomenclatura Combinata tariffaria e statistica 2019 per il 2020.