Scissione della nozione di esportatore ai fini iva e doganali secondo la nota n. 181512/2019 delle Dogane e conseguente limite della responsabilità del vettore/spedizioniere doganale per i soli dazi e non anche per l’Iva.

Con la Nota 181512/2019 in commento le Dogane sono tornate ad occuparsi (v. precedenti note n. 70662/2016 e n. 112029/2018) della controversa definizione dell’esportatore (come definito dall’art. 1 punto 19 del Reg. Del. 2446/2015 e modificato dall’art. 1 del Reg. 1063/2018) concludendo che il vettore e/o lo spedizioniere, qualora rivestano il ruolo di esportatore, non possono essere destinatari di eventuali contestazioni e riprese ai fini Iva (in quanto imposta interna come ribadito dalla sentenza Equoland (C-272/13 del 17.7.2014). 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 punto 19 del R.D. 2446/2015, può ricoprire la qualità di esportatore solo il soggetto stabilito nel territorio doganale UE che ha la facoltà di decidere che le merci debbano uscire dal suddetto territorio e, in alternativa, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale. È necessario quindi, ai fini unionali, per l’esportatore che voglia beneficiare del regime di non imponibilità Iva per l’export ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, che questi abbia nell’UE una sede statutaria, l’amministrazione centrale della propria attività o una stabile organizzazione.

Inalternativa, come sottolinea la Nota sopra, si applicherà la regola residuale dell’art.1 punto 19 lett. b)-ii) del R.D. 2446/2015,che individua quale esportatore “qualsiasipersona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale lemerci devono uscire da tale territorio”, nonché  le indicazioni contenute nel  punto 4 dell’allegato A alle linee guidaexport “Definition of Exporter” predisposto dai Servizi della Commissione, lequali precisano che “soggetti quali ilvettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatorea condizione che siano stabiliti nell’Unione ed accettino di assumere taleruolo”.

Alriguardo, quindi, nelle ipotesi di operazioni di export realizzate da unasocietà extraUE per mezzo del proprio rappresentante fiscale nazionale (quesitodi cui in Nota) piuttosto che in quelle aventi ad oggetto merci in export con resa Ex Works (per la quale il poteredi decidere circa l’uscita dei beni dal territorio comunitario è nella manidell’acquirente extraUE), nessuno dei due soggetti su indicati può rivestire ilruolo di esportatore e figurare quindi nelle dichiarazioni di esportazione, nonessendo stabiliti nell’UE. Le conclusioni contenute nella Nota consentono di fattouna scissione tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini Iva,dal momento che nel campo 2 della dichiarazione doganale di export è possibileindicare come esportatore un soggetto (vettore o spedizioniere) diverso dacolui che ha usufruito della cessione non imponibile ex art. 8 Dpr Iva che haconcorso alla formazione del suo plafond iva disponibile.   

La Dogana, alriguardo, afferma testualmente che “…l’indicazionenel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione del numero EORI dellospedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante ai fini doganali diesportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale”, ribadendo che “…nella fattispecie in esame restano in capoal soggetto cedente - che effettua la cessione all’esportazione non imponibileai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 - gli adempimenti di naturafiscale previsti dalla normativa IVA, non assumendo rilevanza a tale fine ilsoggetto, diverso, che è stato indicato come esportatore nella dichiarazionedoganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale”.

Di talché,specifica la Nota, l’indicazione nel campo 2 del DAU da parte dell’esportatore(vettore o spedizioniere) esclude eventuali sue responsabilità ai fini Iva ma nonanche ai fini doganali, dovendo egli rispondere personalmente in quantoresponsabile della dichiarazione.

La Nota conclude affermando che, aifini di dimostrare l’uscita della merce dal territorio dell’UE, nelle operazioniEx Works il cedente indicherà nel campo 44 del DAU i dati della fattura nonimponibile emessa insieme al proprio numero di partita Iva, mentre nelle operazionitramite rappresentante fiscale nel campo 44 del DAU sarà indicata la fatturanon imponibile del rappresentante e la sua partita iva preceduta dalcodice 02YY.

Si vuole qui aggiungere che, in merito al diverso perimetro in tema di responsabilità per i dazi doganali e per l’Iva (come chiarito nella Nota sopra) nei rapporti import/export in capo al CAD o spedizioniere doganale e pur con le ovvie differenze, da ultimo la Cassazione con sentenza n. 23674 del 24.9.2019 (i cui propri analoghi precedenti affondano le radici nella sentenza Equoland C.G.U.E. C-272/13 del 17.7.2014) ha affermato che la solidarietà passiva, prevista per il rappresentante indiretto in dogana in fase di import, non si estende all’Iva all’importazione, stante la sua diversa natura rispetto ai dazi doganali, il che comporta l’illegittimità dell’eventuale pretesa dell’Iva, nei confronti del CAD o spedizioniere doganale, il quale risponde o da solo (come nel quesito della Nota sopra in commento) o insieme all’importatore (Cass. n. 23674), esclusivamente per l’obbligazione doganale pura, dalla quale, per l’insegnamento della Corte di Giustizia, va tenuta nettamente separata l’Iva sulle operazioni con l’estero.

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IVA addebitata in rivalsa e non incassata. Obbligo di versamento per il cedente.

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Art. 22 della Legge di Delegazione Europea n. 117/2019 e modifiche al TULD 43/1973.