IVA addebitata in rivalsa e non incassata. Obbligo di versamento per il cedente.

IVA

Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 500 del 26.11.2019.

Con la risposta in oggetto l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di versamento dell’IVA, esposta in fattura al cessionario da parte del cedente, prescinde dall’effettiva riscossione della medesima, dal momento che l’imposta può essere versata dal committente in un secondo momento o non versata affatto.

Di talché le uniche opzioni per il cedente/prestatore sono rappresentate dalle note di variazione, in aumento (obbligatoria) o in diminuzione (facoltativa), di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del DPR 633/1972 con conseguente diritto alla detrazione ex art. 19 dell’imposta corrispondente alla variazione.

Dal compimento dell’operazione imponibile discendono, quindi, tre rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro, ovvero:

1. tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, relativamente al pagamento dell’imposta;

2. tra il cedente/prestatore ed il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa;

3. tra l’Amministrazione finanziaria ed il cessionario/committente, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa.

Dall’obbligo di versamento dell’IVA esposta in fattura ex articolo 17, comma 1, del decreto IVA, deriva un rapporto tributario pubblicistico, sia per quanto riguarda la debenza sia per la misura dell’imposta, che si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore – unico soggetto passivo dell’imposta – e l’Amministrazione finanziaria.

Diversamente, la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l’Amministrazione finanziaria.

Conseguentemente, la possibilità di recuperare l’IVA, correttamente versata all’erario dall’istante in seguito ad emissione delle nuove fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa. In tal caso trova applicazione l’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

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Scissione della nozione di esportatore ai fini iva e doganali secondo la nota n. 181512/2019 delle Dogane e conseguente limite della responsabilità del vettore/spedizioniere doganale per i soli dazi e non anche per l’Iva.