Contratti di Consignement Stock nella nuova disciplina unionale ai fini IVA dal 2020.
Direttiva 2018/1910 del 4.12.2018
Dal 1.1.2020, per effetto delle modifiche operate sulla Direttiva IVA da parte della Direttiva 1910 del 4.12.2018, sarà uniformato a livello europeo il regime giuridico del contratto di “call off stock”, conosciuto in Italia anche come “consignment stock” (dal quale in parte differisce), contratto tramite il quale un cedente soggetto passivo iva comunitario (non stabilito né in possesso di una stabile organizzazione nello Stato membro di trasferimento dei beni), vende e trasferisce le merci direttamente verso un altro Stato membro, ad un cessionario soggetto passivo comunitario, noto al momento dell’inizio del trasporto, in previsione di una futura cessione dei beni spediti a quest’ultimo che li preleverà per utilizzarli nel processo produttivo o li rivenderà a terzi.
Con il contratto di Consignment Stock si dispone il trasferimento dei beni del fornitore presso un deposito del cliente il quale, in base alle proprie esigenze, ha la facoltà di effettuare prelievi in qualsiasi momento, di fatto “congelando” in capo al fornitore la proprietà dei beni spediti che traslerà in capo al cliente solo nel momento in cui questi effettuerà il prelievo dal deposito.
È un contratto di fornitura con effetti reali differiti che si realizza solo nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà e, ai fini IVA, l’operazione si considera a tutti gli effetti una cessione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/1993.
Sino al 31.12.2019 è previsto, in alcuni Stati UE, l’obbligo di apertura di una posizione IVA o, in alternativa, la nomina di un rappresentante fiscale in capo al fornitore/depositante per il trasferimento dei beni “a se stesso”.
Con la Direttiva in oggetto, in attesa di recepimento da parte di tutti gli Stati UE, è stato introdotto l’art. 17 bis nella Direttiva IVA 112/2006, per effetto del quale il trasferimento dal consignor (fornitore) al consignee (depositario) non è più considerata una cessione intracomunitaria “presunta” sino al trasferimento effettivo del diritto di disporre dei beni come proprietario ma è stata “unificata” e resa più agevole ai fini commerciali, mediante l’eliminazione della scissione dell’operazione e l’obbligo di registrazione del fornitore nello Stato di spedizione dei beni.
Le semplificazioni introdotte dall’art. 17 bis sono soggette alle seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo fornitore/speditore nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro previsto dall’articolo 243, paragrafo 3, e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni Intra-UE ex art. art. 262, paragrafo 2 della Direttiva IVA.
Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:
a) lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
b) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;
c) lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l’indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;
d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
e) il numero di identificazione Iva dell’eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;
f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell’acquirente;
g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;
h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.
Il soggetto che riceve i beni dovrà annotare nel registro:
a) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell’acquisto intracomunitario di beni;
e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;
f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.
Si aggiunga, ai fini procedurali, l’obbligo in capo ai fornitori (vedere l’art. 262 della Direttiva IVA) di trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat contenenti il numero identificativo Iva dei cessionari/destinatari dei beni spediti in regime di call off stock, i quali devono essere registrati ai fini IVA nell’elenco VIES.
L’effetto “sospensivo” della vendita (che ha ricadute anche ai fini iva) viene meno se entro 12 mesi dall’arrivo dei beni la proprietà non sia acquisita dal depositante con la conseguenza che, in caso contrario, si realizzerà un “trasferimento a destinazione” della propria impresa ex art. 17 della Direttiva IVA con obbligo di apertura di una posizione Iva nello Stato di spedizione dei beni.
L’effetto “sospensivo” viene meno inoltre:
se i beni sono ceduti ad una persona diversa dal destinatario originario,
se i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro differente da quello a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti,
in caso di distruzione, perdita o furto dei beni.
L’effetto traslativo della proprietà non si verifica (non si ha una cessione intracomunitaria) qualora risulti che i beni, nel termine dei 12 mesi dal trasferimento/spedizione, siano stati rispediti verso lo Stato membro di partenza della spedizione oppure che il fornitore abbia rispedito i beni ad altro soggetto passivo destinatario che ha sostituito il primo cessionario e che la modifica risulti dal registro ex art. 243 paragrafo 3 della Direttiva IVA.