Accordo di Libero Scambio tra l’UE e la Repubblica di Singapore.
Nota n. 207934 del 10.12.2019 dell'Agenzia delle Dogane.
Con la Decisione UE 2019/1875 del Consiglio del 8.11.2019 è stato approvato il testo dell’Accordo di Libero Scambio tra l’UE e la Repubblica di Singapore in vigore dal 21.11.2019 che prevede:
- Un Accordo commerciale
- Un Accordo sugli investimenti UE – Singapore che entreràin vigore dopo la ratifica dei singoli Stati Membri dell’UE.
Con l’ALS in questione Singapore rimuoverà i dazi sui prodotti Made in UE, in un primo momento nella misura dell’80% delle importazioni singaporiane di prodotti europei farmaceutici, petrolchimici, agroalimentari e dell'elettronica, e per il restante 20% in periodo diluito nei successivi tre o cinque anni, a seconda della categoria di prodotti.
Verranno inoltre eliminati da Singapore una serie di barriere non tariffarie agli scambi tramite, ad esempio, il riconoscimento dei test di sicurezza dell'UE sulle automobili e su molti apparecchi elettronici o accettando le etichette utilizzate dalle aziende europee per i tessili.
L'accordo, inoltre, prevede un importante apertura bilaterale nel settore dei servizi finalizzata a consentire alle aziende europee agevolazioni ed opportunità di investimenti per le imprese nei settori delle telecomunicazioni, dell’ingegneria, dell’informatica, del trasporto marittimo e dei servizi ambientali.
L’accordo mira inoltre ad omologare eduniformare, al fine degli scambi, le divergenze di natura tecnica legate allasicurezza per una serie di settori quali ad esempio prodotti elettronici, veicolia motori e loro parti, prodotti farmaceutici e dispositivi medici ed apparecchie strumenti per l’energia rinnovabile.
Dal lato italiano l’accordo riveste unaparticolare rilevanza in quanto consentirà la protezione anche delle nostreindicazioni geografiche grazie all’istituzione di un apposito registro pressol’Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore che saranno, così, tutelate.
Con la Nota 207934 del 10.12.2019l’Agenzia delle Dogane ha commentato le principali novità dell’ALS (Accordo diLibero Scambio) Ue – Singapore, evidenziando innanzitutto che ai fini dell’originepreferenziale dovranno prevedersi “analitiche ed approfondite valutazioni sulledisposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto”, regole chedescrivono la lavorazione e/o la trasformazione che i materiali non originaridevono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodottofinale possa ottenere lo status originario preferenziale.
La nota segnala, inoltre, sia la previsione(ricorrente in altri accordi commerciali in vigore) del cumulo bilaterale, inforza del quale possono essere definiti originari di una parte i prodottiottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell’altra parte,purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni piùcomplesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioniinsufficienti, sia del cumulo diagonale, da applicarsi nei confronti deimateriali originari di un paese ASEAN, che applica un accordo preferenziale conla UE, con le limitazioni previste dall’accordo in oggetto.
Viene poi evidenziata la presenza deldivieto di restituzione dei dazi doganali (No Duty Drawback), di cui all’art.15 del Protocollo, che preclude la restituzione dei dazi doganali in relazionea quei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti chepossano godere del trattamento preferenziale.
Per quanto concerne poi le provedell’origine, vengono indicate le procedure per l’applicazione del trattamentopreferenziale, cosicché i prodotti originari di uno dei due contraentiimportati nel territorio dell’altro potranno beneficiare del trattamentotariffario preferenziale su presentazione di una "dichiarazione diorigine" rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documentocommerciale che descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato daconsentirne l'identificazione.
La dichiarazione di origine può esserecompilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodottioriginari dell'Unione o di Singapore e se soddisfano le altre prescrizioni delProtocollo. Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguentisoggetti:
nell'Unione:
- un “esportatore autorizzato" ai sensidell’art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione chela spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originariil cui valore totale non superi 6.000 euro;
a Singapore, un esportatore che:
- sia registrato presso l'autoritàcompetente e abbia ricevuto un UniqueEntity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normativevigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
L'esportatore che compila la dichiarazionedi origine (da lui firmata), dovrà essere pronto a presentare, in qualsiasimomento su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti idocumenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodottiin questione ed il soddisfacimento degli altri requisiti dell’Accordo.
La dichiarazione di origine ha un periododi validità di dodici mesi dalla data di rilascio e può essere compilata anche dopol'esportazione ("attestazione retroattiva"), ma dovrà comunque esserepresentata nel territorio dello Stato di importazione entro due anni (in UE) edentro un anno (Singapore) dall'ingresso delle merci nel territorio.
È inoltre possibile l’applicazione delledisposizioni dell’ALS anche alle merci che si trovano in transito o in depositoprovvisorio nel territorio delle Parti, in magazzini doganali o zone franche, acondizione che venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice,entro 12 mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posterioriunitamente ai documenti attestanti che le merci sono state trasportatedirettamente senza subire alcuna alterazione.