Licenza per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in esercizi aperti al pubblico.

Reintroduzione dell’obbligo di denuncia e licenza fiscale. Vendita al minuto e somministrazione di bevande alcoliche. Ulteriori indirizzi applicativi dalle Dogane.

Con la nota n. 220911 del 18/12/2019 in commento, le Dogane hanno chiarito ulteriori dubbi in tema di licenza, ora obbligatoria, per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, materia precedentemente affrontata con la nota Dogane n. 131411 del 20.9.2019, a seguito della reintroduzione dell’obbligo da parte del decreto crescita (art. 13 bis del d.l. 34/2019).

L’Agenzia hanno affrontato i seguenti aspetti.

La licenza deve preesistere allo svolgimento dell’attività di somministrazione e vendita dei prodotti alcolici contrassegnati (liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante per le seguenti categorie commerciali:

  • esercizi pubblici

  • esercizi di intrattenimento pubblico

  • esercizi ricettivi

  • dei rifugi alpini

Sono esclusi dalla denuncia di esercizio, ai sensi dell’art. 37 c. 1 del TUA, i piccoli produttori di vino (la cui produzione media dell’ultimo quinquennio è in media inferiore a 1.000 ettolitri di vino all’anno) che vendono direttamente dall’azienda agricola i propri prodotti. È previsto l’obbligo di informare l’Agenzia delle dogane per le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate, nonché altri obblighi, tra cui quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all’emissione del documento di accompagnamento.

La domanda deve essere inoltrata all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Le Dogane specificano, inoltre, che nei casi di presentazione dell’istanza (esente da bollo) presso un ufficio comunale SUAP preposto, non occorre rinnovare l’istanza anche presso la Dogana competente, la quale sarà notiziata direttamente dal SUAP e rilascerà, a meno di casi di diniego, la licenza di esercizio soggetta in questo caso ad imposta di bollo.

Nel caso di variazione della titolarità dell’esercizio di vendita, intervenuta nel periodo di assenza dell’obbligo normativo di denuncia, occorre presentare l’istanza ai fini della licenza per aggiornare il titolo abilitativo, con l’esclusione dell’obbligo per gli operatori in possesso della licenza antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, legge 124/2017, dal momento che questa ha validità temporale illimitata.

Riguardo poi alle attività di vendita di prodotti alcolici nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, queste continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Nell’ipotesi, infine, di mancata presentazione della richiesta di licenza di esercizio fiscale, le sanzioni vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.

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