IMPI, la “nuova IMU” per le Piattaforme Marine al debutto dal 1.1.2020.
Con l’introduzione dell’IMPI ad opera dell’art. 38 del D.L. 124/2019 è stato superato l’impasse in tema di corretta tassazione delle piattaforme marine che ha prodotto negli anni numerosi precedenti giurisprudenziali ed ha visto la contrapposizione della Corte di Cassazione e dei Comuni da un lato, che sostenevano l’iscrivibilità in catasto dei manufatti in questione con conseguente tassazione ai fini ICI prima ed IMU dopo, e l’Agenzia delle Entrate unitamente alle società petrolifere dall’altro che contestavano l’iscrivibilità in catasto dei medesimi.
Per dirimere la questione, soprattutto in tema di legittimazione attiva e di oggetto dell’imposta, è stato introdotto un tributo erariale a gettito ripartito per le piattaforme marine di estrazione che prevede un’aliquota unica del 10,6 per mille (il 7,6 per mille da riservare allo Stato mentre il restante 3 per mille di spettanza dei Comuni che non potranno modificare l’aliquota) su quei manufatti, con struttura emersa, destinati alla coltivazione di idrocarburi e siti entro i limiti del mare territoriale.
Con un passaggio contenuto nel primo comma secondo il quale l’IMPI è introdotta “in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti”, viene opportunamente chiarita la differenza strutturale dell’IMPI rispetto all’IMU così eliminando in radice ogni possibile dubbio circa “l’estendibilità e riconducibilità” della seconda alla prima con buona pace dei Comuni che dovranno applicare solo l’IMPI a partire dal 2020.
La ripartizione del gettito avverrà sulla base di un D.M. che individuerà i singoli Comuni destinatari della quota di gettito assegnato ed aventi la legittimità attiva in materia di accertamento.
La tassazione si applica sulla base del valore delle piattaforme, calcolato con i medesimi criteri previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (art. 5 comma 3 D.Lgs. 504/1992), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta va effettuatoentro il 16 dicembre, inun’unica soluzione ed allo Stato, il quale successivamente si occuperà diridistribuire ai Comuni le somme di loro spettanza.
Con un richiamo alle norme in tema di IMU, è prevista la deducibilità dell’IMPI per gli immobili strumentali.
L’art. 38 opera poi un distinguo in tema di rigassificatori, disponendo che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto ed aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, i quali rientrano nella nozione di fabbricati assoggettabili ad imposizione ICI/IMU e non anche IMPI relativamente alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Riguardo la disciplina accertativa e riscossiva le attività in oggetto sono affidate ai Comuni a cui spetterà il gettito unitamemnte alle maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni per lo svolgimento delle predette attività.