Sugar Tax italiana
Con l’art. 1 ai commi da 661 a 675 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata introdotta la “Sugar Tax”, l’imposta di consumo per bevande analcoliche contenenti l’aggiunta di edulcoranti la cui attuazione pratica è subordinata ad un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro agosto 2020.
L’imposta, già introdotta in altri Stati europei quali la Francia (nel 2012), il Regno Unito (la Soft drinks industry levy nel 2018), il Belgio (nel 2016) ed il Portogallo (nel 2017), va a tassare le bevande “edulcorate” ossia i prodotti finiti e quelli predisposti per essere consumati previa diluizione che rientrano alla voce 2009 della NC (nomenclatura combinata) ed alla voce NC 2202, destinate al consumo alimentare umano ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.
Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado diconferire sapore dolce ad una bevanda.
Sullebevande così definite l’imposta è di:
- 10 euro per ettolitro nel caso diprodotti finiti
- 0,25 euro per chilogrammonel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Aspetto alquanto critico della norma è rappresentatodalla corretta quantificazione, ai fini della tassazione, dell’edulcorantepresente nel prodotto venduto, dal momento che, afferma la norma, “il contenutocomplessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato conriferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, stabilitoconvenzionalmente, in relazione al rapporto tra la concentrazione di unasoluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi lastessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero delleFinanze”.
Sono esenti dall’imposta le bevande contenentiedulcoranti inferiori o uguali, rispettivamente, a 25 grammi per litro nel casodi prodotti finiti ed a 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti dadiluire.
Sono altresì esenti da imposta le bevandeedulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo inaltri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, adessere esportate.
Il momento impositivo è individuato:
- all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da partedel fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionaleche provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Statoovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte delsoggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenentiall’Unione europea;
- all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per lebevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’UE.
Soggetti passiviobbligati al pagamento sono:
- il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede alcondizionamento, nel caso al punto 1);
- l’acquirente, nel caso al punto 2);
- l’importatore, nelle ipotesi al punto 3).
Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 i soggettiobbligati al pagamento dell’imposta devono registrarsi presso l’Agenzia delleDogane che attribuirà loro un codice identificativo ed effettuare laliquidazione mensile dell’imposta.
Ai fini accertativi è individuato untermine quinquennale in capo all’Agenzia delle Dogane entro il quale notificareal contribuente un avviso di pagamento, decorrente dalla data dell’omesso versamentodelle somme.
Da ultimo, ai fini sanzionatori, è previstoche:
- il mancato pagamento dell’imposta è punito con lasanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiorecomunque a euro 500.
- Incaso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativapari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.
- Perla tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ognialtra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e dellerelative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa daeuro 500 ad euro 5.000.