Plastic Tax e la lacuna normativa del termine decadenziale di accertamento delle Dogane.

Con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 634 - 658) è stata introdotta anche in Italia, analogamente a quanto già previsto in altri Stati europei, la “Plastic Tax”, l’imposta di consumo sui prodotti di plastica monouso e non biodegradabile detti MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari con l’esclusione dei dispositivi medici e relativi imballaggi, dei prodotti biodegradabili e compostabili e dei contenitori dei medicinali.

L’imposta è pari a 0,45 euro per chilo dimateria plastica e va liquidata trimestralmente con l’indicazione deglielementi atti a quantificarne l’imposta.

Si sottolinea la difficoltà applicativadel calcolo del peso in tutte quelle ipotesi in cui il prodotto “contenitore” èacquistato da parti terze (es. extra UE) come imballaggio di prodotti contenutial proprio interno, qualora il dato numerico del “peso” non venga comunicato olo sia in modo errato.

Similmente a quanto disposto per la SugarTax l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione in Italia,dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzionenel territorio da altri Paesi UE e diviene esigibile all’atto dell’immissione inconsumo dei MACSI nel territorio nazionale.

L’impostanon è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo inaltri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto.

Nonviene considerato quale fabbricante il soggetto che produce i MACSIutilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’impostasia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materieplastiche.

Si segnala la previsione di un creditod’imposta, a dire il vero molto modesto (il 10% delle spese sostenute nel 2020con un limite di € 20.000 per ciascun beneficiario), concesso alle aziende perl’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatticompostabili, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 d.lgs. 241/1997.

Aifini accertativi, similmente a quanto disposto dalla finanziaria per la SugarTax, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l’Agenzia delledogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando perl’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data diperfezionamento della notificazione.

Sisegnala la dimenticanza, inspiegabilmente, di un termine decadenziale diaccertamento in capo alle Dogane per l’imposta in oggetto, ciò a differenza diquanto previsto dal comma 672 ultimo periodo dell’art. 1 per la Sugar Tax perla quale è stato previsto un termine decadenziale quinquennale.

Nonsi procede all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione del credito relativoall’imposta qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrativee interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10.

Incaso di mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativadal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. Incaso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativapari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque ad euro 250.Per la tardiva presentazione della dichiarazione si applica la sanzioneamministrativa da euro 500 ad euro 5.000.

Indietro
Indietro

LA NUOVA IMPOSTA LOCALE DI CONSUMO A CAMPIONE D’ITALIA (ILCC) DAL 1.1.2020.

Avanti
Avanti

Sugar Tax italiana