LA NUOVA IMPOSTA LOCALE DI CONSUMO A CAMPIONE D’ITALIA (ILCC) DAL 1.1.2020.

La Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), ai commi 559-580, ha recepito le disposizioni previste dal Reg. UE 474/2019 e della Direttiva UE 475/2019 in base alle quali dal 1.1.2020 Campione d’Italia:

  • entra a far parte del territorio doganaledell’UE nonché del campo di applicazione delle accisesu alcolici, tabacchi ed altri prodotti
  • mantiene l’esclusione dall’applicazionedell’IVA italiana e svizzera.

Il MEF in data 31.12.2019 ha pubblicato lelinee guida sulla nuova imposta ILCC per Campione d’Italia chiarendo che ivinon si paga né l’IVA italiana né l’IVA svizzera ed il gettito lì riscosso èattribuito al Comune di Campione d’Italia.

L’ILCC si applica alle operazioni interneed alle importazioni effettuate a partire dal 1.1.2020, secondo modalità chesaranno stabilite con decreto del MEF da emanarsi entro aprile 2020 e si renderàesigibile, per le operazioni effettuate nel primo semestre 2020, a partire daluglio 2020.

L’imposta è applicabile solo aibeni ed ai servizi acquistati o importati per il consumo finale (per esigenzepersonali o familiari e non per una attività economica) con esclusione neipassaggi di beni e servizi fra operatori economici.

Salvo il contenuto dell’emanandoDecreto in relazione alle operazioni esenti o escluse nonché alle franchigieapplicabili, è prevista un’eccezione per i soggetti economici che esercitano attivitàescluse oggettivamente da ILCC.

Questi operatori economici vengonoconsiderati essi stessi consumatori finali e, pertanto, pagano l’ILCC ai proprifornitori senza addebitarla ai propri clienti.

A tal fine i soggetti economicisoggetti a ILCC devono darne specifica comunicazione ai propri fornitori.

Sono inoltre escluse dall’ILCC leoperazioni rese per finalità sanitarie, finanziarie, sociali, educative,sportive, per i servizi culturali e sportivi nonché quelle relative ai giochi.

Gli operatori economici stabiliti aCampione d’Italia non subiscono discriminazioni rispetto agli operatori economicidi altri Paesi in quanto:

  • glioperatori economici di altri Paesi e del resto d’Italia attraverso ladetrazione recuperano l’IVA che pagano ai propri fornitori;
  • glioperatori economici di Campione d’Italia non pagano l’ILCC ai propri fornitorie ricevono i beni e i servizi dagli operatori economici residenti in altriStati o nel resto dell’Italia senza IVA;
  • inentrambi i casi gli operatori economici versano l’imposta che hanno addebitatoai propri clienti consumatori finali.

Per evitare duplicazioni d’imposta,dovute all’applicazione dell’IVA nel Paese di provenienza dei beni eall’applicazione dell’ILCC all’importazione a Campione d’Italia, sono previstesoglie di franchigia e regimi di taxfree, che consentono di non applicare l’ILCC se è stata già applicatal’IVA europea o svizzera, mentre l’ILCC è applicata se non vi è altra impostasugli acquisti.

L’ILCC non si applica alle esportazioni.

Si ribadisce che le operazioni trasoggetti economici (business to business B2B) non sono assoggettate all’ILCC.

Gli operatori economici diconseguenza:

  • devonoaddebitare l’ILCC solo ai consumatori finali;
  • nondevono addebitare l’ILCC ad altri operatori economici che abbiano comunicato dieffettuare gli acquisti nell’esercizio di impresa arti o professioni;
  • nondevono pagare l’ILCC alle importazioni di beni a Campione d’Italia.

Soggetti passivi tenuti alversamento dell’imposta sono le imprese, i professionisti e gli artisti cheeffettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d’Italia neiconfronti di consumatori finali.

L’ILCC è addebitata ai consumatorifinali unitamente al corrispettivo dei beni e dei servizi e riversata alComune.

Nell’ipotesi di importazioni dibeni a Campione d’Italia per il consumo finale l’imposta è versata direttamentedai consumatori finali.

Le aliquote d’imposta sono allineatea quelle dell’IVA svizzera ed inferiori a quelle dell’IVA italiana (3,7% perpernottamenti in albergo; 2,5% per generi alimentari, libri, giornali, medicinali,altri beni di uso quotidiano; 7,7% in tutti gli altri casi, ad esempio perautomobili, orologi, gioielli, abiti, alcol, servizi).

La dichiarazione d’imposta va presentata entroil 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di omessa presentazione delladichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata,con un minimo di 50 euro.

Incaso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100%dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro.

Incaso di omesso od insufficiente versamento dell’imposta si applica l’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Lesanzioni sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione delricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, sedovuto, nonché della sanzione e degli interessi.

Coni commi 573 e 574 della finanziaria 2020 sono state introdotte delle importantiagevolazioni di natura reddituale per i soggetti economici.

L’agevolazioneè così distribuita:

  1. l’impostadovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscrittealla data del 20.10.2019 nei registri anagrafici di Campione d’Italia nonchésui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti allamedesima data nel comune di Campione d’Italia, è ridotta nella misura del 50per cento per cinque periodi d’imposta.
  2. Leimposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, societàdi persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritte alladata del 20.10.2019 alla camera di commercio di Como ed aventi la sede socialeoperativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, sono ridottenella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

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Esclusione del diritto al rimborso Iva in fase di importazione in capo all’intermediario. Diritto spettante al dichiarante/destinatario delle merci.

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Plastic Tax e la lacuna normativa del termine decadenziale di accertamento delle Dogane.