Esclusione del diritto al rimborso Iva in fase di importazione in capo all’intermediario. Diritto spettante al dichiarante/destinatario delle merci.
Con la Risposta ad Interpello n. 4 di oggi l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata circa il corretto trattamento della detrazione/rimborso ai fini Iva nell’ipotesi di una società svizzera che esportava verso l’Italia materiali ferrosi e qui li sdoganava per mezzo di un rappresentante fiscale, il quale effettuando solo operazioni non soggette ad IVA, maturava sistematicamente un credito IVA, di cui otteneva il rimborso.
Con il Reg. UE di esecuzione n. 670/2016,che ha subordinato l’immissione in libera pratica nell’UE di determinatiprodotti siderurgici (tra cui quelli commercializzati dall’istante) all’esibizionedi un documento di vigilanza, rilasciato dalle autorità competenti di uno Statomembro, l’istante si è visto negare il permesso non avendo una stabileorganizzazione nell’UE.
Di talché ha deciso di vendere le merci direttamenteal cliente finale italiano avvalendosi di uno spedizioniere ai fini dellosdoganamento e dell’assolvimento dell’IVA ritenendo, nella soluzione prospettataall’Agenzia, di essere l’unico legittimato a presentare la dichiarazione IVAchiedendo il rimborso del credito maturato.
L’Agenzia ha contestato la soluzione propostae, nel riportare un proprio precedente (Ris. n. 431354/1990), ha ricordato che,ai sensi dell’art. 77 del CDU, per individuare il soggetto “obbligato” non cisi riferisce né all’importatore né al proprietario della merce bensì aldichiarante in dogana ed alla mera disponibilità della merce.
Dal momento che agli effetti IVA il debitoredell'imposta è sempre l’effettivo proprietario della merce (qui l’acquirenteitaliano) e non l’intermediario che agisce come rappresentante indirettoobbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell’entrata nelterritorio doganale e posto che la vendita ha luogo direttamente tra l’istantesoggetto estero e la società italiana e non più per il tramite delrappresentante fiscale che, quale primo acquirente, correttamente assolveva l’IVAin dogana e ne chiedeva e otteneva il rimborso, l’unico soggetto titolato a presentare istanzadi rimborso/detrazione Iva è l’importatore italiano destinatario delle merciimpiegate nell’esercizio della propria attività, previa registrazione dellabolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 deldecreto IVA.