Le nuove soglie dei reati penali tributari, la confisca allargata e le nuove sanzioni pecuniarie in capo alle persone giuridiche dal 1.1.2020.

Con il Decreto Fiscale 2019 (d.l. 124/2019) sono state apportate importanti modifiche al d.lgs. 74/2000 in tema di reati penali tributari.

In sintesi sono state modificate le soglie di alcune fattispecie di rilevanza penal-tributaria relativamente alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, oltre all’introduzione della confisca “allargata” ex art. 240 bis del codice penale anche in campo tributario ed all’estensione della causa di non punibilità, nell’ipotesi di pagamento del tributo prima dell’apertura del dibattimento, ad ulteriori fattispecie di reato previste dal d.lgs. 74/2000.

A questo si aggiunge l’inasprimento sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche con l’aggiunta, da parte dell’art. 39 del d.l. 124/2019, dell’ art. 25-quinquiesdecies nel d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti persone giuridiche.

Qui di seguito le modifiche delle soglie di punibilità per le violazioni dei reati penali di cui al d.lgs. 74/2000:

  • Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni). Inoltre, è revocata l’abrogazione del comma 1-ter, disponendo la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

  • Omessa dichiarazione: viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Sono abrogate le disposizioni che riducevano le soglie di punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000.

Dall’art. 250-bis del c.p. viene mutuato l’istituto della “confisca allargata” (nei casi di in cui vi sia condanna o patteggiamento) per le ipotesi delittuose tributarie previste dal nuovo art. 12-ter del d.lgs. 74/2000 che prevede dei “Casi particolari di confisca” al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2) – elementi passivi fittizi > di 200.000 euro.

  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) – imposta evasa > di 100.000 euro.

  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) – importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di 200.000 euro.

  • Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1) – imposte, sanzioni ed interessi > di 100.000 euro.

  • Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2) – elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di 200.000 euro.

Viene inoltre estesa, con una modifica all’art. 13 del d.lgs. 74/2000, la causa di non punibilità penale a seguito del pagamento del debito tributario anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

Tali reati non sono perseguiti se i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Con il comma 2 dell’art. 39 del d.l. 124/2019 viene inserito l’art. 25-quinquiesdecies nel d.lgs. 231/2001, mediante il quale, al verificarsi di alcune ipotesi delittuose penal-tributarie previste dal d.lgs. 74/2000, possono essere applicate alla persona giuridica delle specifiche sanzioni pecuniarie.

Con l’art. 25-quinquiesdecies viene introdotta la responsabilità amministrativa (sanzioni pecuniarie ed interdittive) a carico delle società, enti o associazioni anche prive di personalità giuridica qualora vengano commessi, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, particolari reati espressamente previsti dalla Legge (c.d. reati presupposto penal-tributari).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, anche se non esclusivo, o a suo vantaggio (indipendentemente dalla effettiva realizzazione del vantaggio stesso):

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ai sensi dell’art. 8, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

I reati presupposto sono così distinti:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1) – fino a 500 quote

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis) – fino a 400 quote

  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) – fino a 500 quote

  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1) – fino a 500 quote

  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis) – fino a 400 quote

  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) – fino a 400 quote

  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) – fino a 400 quote

La norma prevede inoltre che:

  • se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con una sanzione fino a 815.333 euro per gli illeciti puniti fino a 400 quote ed una fino a 1.032.666 euro per quelli puniti fino a 500 quote;

  • in caso di commissione di uno dei suindicati reati penal-tributari si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del d.lgs. n. 231/2001, ovvero il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità dell’ente è esclusa, invece, qualora le persone ritenute responsabili dell’illecito penale abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 d.lgs. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro in base all’art. 12 del d.lgs. 231/2001 se:

a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 10.329.

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Inversione contabile (Reverse Charge) con fornitore estero UE ed Extra-UE. Le regole di fatturazione e registrazione.

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Esclusione del diritto al rimborso Iva in fase di importazione in capo all’intermediario. Diritto spettante al dichiarante/destinatario delle merci.