Inversione contabile (Reverse Charge) con fornitore estero UE ed Extra-UE. Le regole di fatturazione e registrazione.
Con la risposta ad interpello n. 11 del 24.1.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa la corretta procedura di registrazione delle operazioni B2B tra operatore passivo italiano ed operatore passivo UE o Extra-UE, chiarendo che gli obblighi di fatturazione e registrazione spettano in capo al soggetto italiano anche nel caso in cui il soggetto estero (cedente o prestatore) sia identificato ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, requisiti che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore.
Il sistema di inversione contabile (Reverse Charge) opera con due modalità alternative a seconda che il fornitore estero sia un cedente/prestatore IVA UE o Extra-Ue, così che nel primo caso il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 integrando la fattura ricevuta con l’IVA italiana, nel secondo caso invece emette un’autofattura.
L’Agenzia aggiunge che, nel caso in cui il committente/cessionario non sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia e l’operazione sia ivi territorialmente rilevante, non sarà applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, cosicché ai sensi del comma 3 dell’art. 17 Decreto IVA, gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni normative in materia di IVA (fatturazione e versamento), saranno adempiuti dal fornitore stabilito all’estero direttamente, o tramite il proprio numero di identificazione in Italia si sensi dell’articolo 35-ter del Decreto IVA, ovvero tramite il proprio rappresentante fiscale.
Aggiunge infine l’Agenzia che per alcune cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (di cui all’art. 74 del dpr IVA) gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente, di talché l’imposta sarà adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale IVA.