Rappresentanza diretta e indiretta in Dogana: profili civilistici, fiscali e doganali.
Due recenti pronunce della Corte di Cassazione, la sentenza n. 12289 del 23.6.2020 e l’ordinanza n. 16625 del 4.8.2020, offrono lo spunto per una ricognizione dei profili di responsabilità nei confronti delle Dogane in relazione al “rapporto” tra l’importatore ed il suo rappresentante in dogana (indiretto o diretto), circa la sanzionabilità del solo importatore o di questo unitamente al suo intermediario/spedizioniere doganale in dogana sia ai fini daziari sia a quelli IVA.
Ai fini meramente ricognitivi si ricorda che la dichiarazione doganale può essere resa (consegnata) o personalmente dall’importatore o a mezzo di un rappresentante diretto (il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore) o indiretto (il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore, quindi in qualità di dichiarante).
L’operatore che agisce in rappresentanza diretta deve essere iscritto nell’apposito albo professionale istituito con la L. 22.12.1960 n. 1612 (legge professionale spedizionieri) e deve rispettare alcuni obblighi previsti dalla legge, fra i quali assumono rilievo quelli previsti dalla L. 25.7.2000 n. 213 (che amplia le loro competenze).
Con la pronuncia 12289/2020 la Corte, nel richiamare un proprio precedente (Cass. 9777/2003), ha stabilito che lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto dell’importatore (rappr. diretta), non è responsabile in solido con quest’ultimo per il pagamento del tributo derivante da una dichiarazione doganale regolare ma infedele, a meno che sia stato egli stesso a fornire i dati o i documenti necessari per redigere la dichiarazione e, al contempo, sapeva o avrebbe dovuto sapere della loro irregolarità.
In tal modo, nelle ipotesi di rappresentanza diretta, secondo la Corte, l’onere di diligenza da cui deriva una responsabilità in capo allo spedizioniere non sussiste se è l’importatore a fornire i dati e/o i documenti necessari per redigere la dichiarazione, con la conseguente riferibilità sanzionatoria e daziaria solo in capo all’importatore, a meno che non consti la sua personale partecipazione alla comunicazione della dichiarazione infedele, la cui prova è a carico dell’agenzia delle Dogane.
Con l’ordinanza n. 16625/2020, invece, la Corte si è occupata dei limiti della responsabilità del rappresentante indiretto, la cui posizione, inevitabilmente più “esposta” per la sua qualità di “dichiarante” ai sensi dell’art. 77 C.D.U. – Codice Doganale dell’Unione (ex art. 201 C.D.C.), rileva, come chiarito anche dalla CGUE richiamata in sentenza (causa C-454/10 Jestel), qualora non abbia operato come un operatore “diligente ed accorto” nei limiti di sue eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale, tenendo altresì conto delle informazioni che erano a sua disposizione o delle quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali.
Ai fini sanzionatori, quindi, secondo la Corte, non rileva alcuna forma di solidarietà tra rappresentante ed importatore, qualora il primo abbia vigilato, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 comma 2 c.c., alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (richiama Cass. n. 13383/2019 e Cass. n. 3739/2019).
Conclude la Corte che, ragionando diversamente, ovvero “impegnare a prescindere” il rappresentante indiretto riguardo l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l’autenticità dei documenti prodotti nonché l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime proprio, equivale ad affermare la responsabilità oggettiva del rappresentante stesso, del tutto avulsa dalla verifica del canone di diligenza che questi, quale operatore professionale, è tenuto pur sempre ad osservare, a meno che non vi sia una vera e propria compartecipazione tra detti soggetti nell’attività fraudolenta.
La Corte sembra aver spostato l’oggetto dell’indagine dal soggetto rappresentante (ritenuto responsabile o corresponsabile) alla prova (profilo istruttorio/probatorio), così “allontanandosi”, correttamente, dalla “imputabilità naturale” del comparto sanzionatorio (dazio e sanzione) in capo al rappresentante solo perché “esperto” in materia e quindi infallibile.
PROFILI CIVILISTICI UNIONALI ED INTERNI
I riferimenti normativi unionali in tema di rappresentanza sono gli articoli 18, 19 e 77 del CDU che, letti in coordinamento con le disposizioni interne in tema di mandato (art. 1703 c.c.), individuano le differenze tra le due distintine ipotesi di rappresentanza diretta ed indiretta, la prima delle quali, a mezzo della procura inserita nel contratto di mandato, autorizza il mandatario ad operare la spendita del nome del mandante traslando nella sfera giuridica di quest’ultimo gli effetti giuridici degli atti compiuti dal primo dei due soggetti (art. 18, par. 1 CDU, rappresentanza diretta).
Come specificato dalla circ. 8/D 2016 l’esercizio della rappresentanza si articola in questo modo:
Rappresentanza indiretta
L’esercizio è libero (art. 40 TULD) e, quindi, da chiunque effettuabile senza specifiche condizioni e/o requisiti (al riguardo non esiste ad oggi una disciplina normativa specifica, a differenza della diretta, per cui l’art. 40 del TULD la riserva solo agli spedizionieri; i riferimenti in tema di indiretta sono contenuti nella circ. 8/D 2016).
Rappresentanza diretta
È necessario che il rappresentante integri i criteri di cui all’articolo 39 lett. da a) a d) del CDU (più avanti riportati) e che sia un professionista qualificato nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferisca al campo doganale. Ai sensi dell’art. 40 del TULD “La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22.12.1960 n. 1612” (tale previsione limitativa è venuta meno per incompatibilità con l’art. 18 del Reg. UE 952/2013).
Si specifica che il rappresentante diretto, per i motivi più avanti enucleati, potrà essere chiamato a rispondere della sanzione ma non anche della fiscalità, a differenza del rappresentante indiretto, chiamato a rispondere, eventualmente in via solidale per i motivi più avanti espressi, delle sanzioni e della fiscalità (dazi).
Qualora la prestazione sia resa dal doganalista dipendente di una società, si verterà in ipotesi di immedesimazione organica con la persona giuridica, con esclusione del ruolo dell’operatore in dogana quale rappresentante della società bensì come dipendente della stessa, senza spendita del potere di rappresentanza, atteso che la titolarità delle dichiarazioni doganali fa capo al dichiarante proprietario delle merci (soggetto economico).
Si configurano così due situazioni:
A) soggetti che risultano idonei, senza dover adempiere ad ulteriori formalità, all’espletamento dei servizi di rappresentanza diretta sul territorio nazionale:
1. Doganalisti professionisti iscritti all’albo, ai sensi della legge professionale n. 1612/60;
2. Centri di Assistenza Doganale: società di capitali costituite in forma associata ai sensi dell’art. 7 della legge 66/1992 e del decreto 549/1992;
3. Soggetti economici la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi di carattere doganale, già in possesso dello status di AEOC/F (es. case di spedizioni, corrieri aerei, ecc).
B) altri soggetti economici che, qualora interessati a svolgere prestazioni di servizi di rappresentanza diretta, devono produrre apposita istanza, in conformità all’articolo 22, par. 1 comma 3 del CDU, all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali:
1. soggetti la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale non in possesso dello status AEO;
2. soggetti che, pur svolgendo attività diversa da quella del punto 1) precedente hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali non in possesso dello status di AEO;
3. soggetti che, pur svolgendo attività diversa da quella del punto 1) precedente hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali in possesso dello status di AEO.
L’Ufficio, per i soggetti di cui ai punti B 1) e 2), verifica (v. art. 39 CDU):
a) l’assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
b) l’esistenza di una struttura di controllo delle operazioni svolte e dei flussi di merci mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
c) la solvibilità finanziaria tale da consentire al richiedente di adempiere ai propri impegni in considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, della tipologia di rappresentanza espletata (diretta o indiretta) e del numero di clienti gestiti;
d) il possesso di standard pratici di competenza, considerati come tre anni di esperienza nel settore doganale, o qualifica professionale, intesa come formazione completata con profitto nel settore doganale.
Si ribadisce che, ai fini della presentazione della dichiarazione in dogana, l’esibizione di una procura è richiesta solo nei casi di rappresentanza diretta.
Viceversa, in caso di rappresentanza indiretta, l’art. 77 del CDU (ex art. 201 CDC) stabilisce un vincolo di solidarietà fra il dichiarante (rappresentante indiretto) ed il terzo rappresentato per l’assolvimento dell’obbligazione doganale, disponendo che “… Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”.
Preme riferire che, ai sensi del par. 2 dell’art. 19 del CDU, i soggetti che “non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto”, con il naturale addebito solo nei loro confronti di eventuali contestazioni.
Riguardo al mandato, questo potrà essere conferito oltre che per iscritto anche oralmente, con l’importante corollario (v. art. 19 CDU) che, in caso di contestazioni in linea di dogana o di richiesta di esibizione del medesimo da parte dei verificatori, potrebbe risultare difficoltosa la prova liberatoria da parte dello spedizioniere/intermediario in assenza di una prova del “rapporto” sottostante, motivo per cui si consiglia normalmente la redazione scritta del mandato anche in caso di rappresentanza indiretta.
Il mandato (con o senza procura) deve riportare:
generalità del mandante/committente (impresa che conferisce i poteri di rappresentanza) elenco della documentazione fornita dal mandante/committente tipo di operazione/i doganale/i che saranno oggetto dell’incarico descrizione, da effettuarsi in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell’operazione/i Eventuali limiti ai poteri del mandatario Individuazione del tipo e della durata dell’attività che il doganalista-mandatario andrà a svolgere
È opportuno, ai fini probatori ed a tutela del rappresentante, l’inserimento nel mandato di una dichiarazione, a firma del committente, con la quale “si dichiara che l’importo esposto nella fattura corrisponde al valore di transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare”, questo al fine di tutelare il mandatario, fermi comunque i suoi doveri di diligenza nei casi di falsità od irregolarità evidenti, in relazione alla documentazione fornitagli dal mandante per i casi di sottofatturazione all’importazione addebitabili solo a quest’ultimo.
L’ipotesi evidenziata è stata recentemente oggetto di intervento della Cassazione (ord. 34644/2019 che richiama Cass. 20589/2019 e Cass. 5561/2019, nonché CGUE causa C-522/16, punto 46, in tema di solidarietà rappresentante/rappresentato) che ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in presenza di sottofatturazione, conseguente alla introduzione di merci con dichiarazione doganale redatta su dati rivelatisi falsi la quale, per effetto di indicazione di falsi quantitativi e falsi valori di transazione, abbia comportato la mancata riscossione anche solo parziale dei dati dovuti per legge, resta ferma la responsabilità del dichiarante a termini dell’art. 201 CDC, commi 2 e 3, essendo il fatto generatore dell’obbligazione doganale costituito dalla dichiarazione doganale accettata … ”, con conseguente solidarietà paritetica rappresentante/rappresentato per la quale entrambi sono tenuti a rispondere per i dazi inevasi, senza alcun beneficio di preventiva escussione.
PROFILI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI
In relazione all’obbligazione doganale per le operazioni in rappresentanza indiretta, le Dogane con Circ. 22/D del 28.12.2015 hanno individuato nel doganalista/intermediario doganale, in qualità di “dichiarante”, il responsabile diretto, in solido con l’importatore, dei maggiori diritti eventualmente dovuti (oltre che delle sanzioni), con la possibilità per l’ufficio di procedere per il soddisfacimento del debito doganale indifferentemente, anche per l’intero, nei confronti del primo, il quale può agire successivamente in regresso nei confronti del proprio committente/rappresentato.
In tema, con l’ordinanza n. 16625/2020 riportata in apertura di commento, la Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità “solidale” del rappresentante indiretto, oltre i quali nessun addebito può essere mosso nei suoi riguardi, qualora egli abbia operato in maniera diligente ed accorta e svolto le mansioni affidategli in osservanza del suo dovere di diligenza professionale.
Correttamente la Corte, in relazione ai requisiti della “diligenza”, riporta le conclusioni della CGUE (causa C-454/10 Jestel) secondo la quale occorre “…far riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto. Occorre inoltre sapere se l'intermediario abbia compiuto tutti i passi che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non siano introdotte irregolarmente .... Occorre anche tenere conto delle informazioni che erano a disposizione dell'intermediario o delle quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. .... Può, infine, essere preso in considerazione il periodo durante il quale l'intermediario ha fornito le sue prestazioni al venditore delle merci di cui trattasi”.
Tutto ciò al fine di valutare attentamente ogni situazione antigiuridica senza sfociare in forme di “responsabilità oggettiva” non consentite.
Nel caso di rappresentanza diretta invece, per la quale la riferibilità della responsabilità può presentare confini ancor più sfumati, l’Agenzia nella su richiamata Circolare ha specificato che lo spedizioniere, fuori dai casi in cui ha presentato una dichiarazione sulla base di dati errati, della cui erroneità avrebbe dovuto essere “ragionevolmente” a conoscenza, non è mai il “dichiarante”, qualifica che spetta solo all’importatore o al proprietario delle merci quali unici responsabili dell’obbligazione doganale.
Ulteriore ipotesi di responsabilità, che può rilevare anche ai fini patrimoniali, in capo allo spedizioniere in rappresentanza diretta, in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, è relativa all’asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, e produce responsabilità solo in capo a questo soggetto nei casi in cui era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, con conseguente solidarietà nel pagamento del tributo con il rappresentato, in base ai commi 6 e 7 dell’art. 2 della legge 213/2000.
In ordine alla legittimazione passiva per le sanzioni amministrative in relazione alle violazioni di tipo dichiarativo, la Circ. 22/2015 su citata richiama l’applicazione degli artt. 2 comma 2 (sanzioni amministrative), 5 comma 1 (colpevolezza), 6 (cause di non punibilità), 7 (criteri di determinazione della sanzione), 9 (concorso di persone), 10 (autore mediato) e 11 (responsabilità amministrativa) del d.lgs. 472/97 per individuare la riferibilità della responsabilità sanzionatoria in capo al rappresentante piuttosto che al rappresentato e precisa, correttamente, la necessità di verificare volta per volta la “condotta materiale” della persona fisica che ha commesso l’illecito tributario.
Così ragionando quindi, nonostante una presunzione di responsabilità in capo all’autore materiale del fatto costituente violazione punibiledi cui agli articoli, 2, 5, c. 1 e 11 c. 2 del D.Lgs. 472/1997 che conduce ad individuare, in linea generale, una responsabilità a titolo sanzionatorio in ogni caso nei confronti dell’operatore doganale (intermediario/spedizioniere), legata anche al ruolo “tecnico” di esperto di questi soggetti che si ritiene non operino in modo “acritico” riportando, cioè, pedissequamente nella dichiarazione doganale le suddette informazioni, atteso che il proprietario stesso potrebbe non conoscere le complesse regole doganali che, proprio per tale motivo, necessitano dell’intervento di un soggetto specializzato, occorre valutare il grado di diligenza osservata di cui art. 1176 c. 2 c.c..
Così non potrà andare esente da responsabilità l’operatore in dogana per tutte quelle indicazioni che possono ritenersi facenti parte dell’esperienza e competenza della particolare categoria professionale alla quale lo stesso appartiene, dal momento che a norma dell’art. 1176 c.c. la “diligenza deve essere valutata secondo la natura dell’attività esercitata” e ciò impone nei confronti dello spedizioniere doganale, qualora la sua attività non si limiti solo alla spedizione, al trasporto od alla consegna delle merci, ma comporti anche lo svolgimento delle connesse operazioni doganali, un rigore certamente maggiore di quello applicabile nei casi di un operatore occasionale.
Fuori da questi casi, qualora l’intermediario abbia operato con piena e corretta diligenza professionale, valutando attentamente tutta la documentazione ed i dati a lui trasmessi da parte del rappresentato, nessun addebito potrà essere mosso al primo qualora siano presentate dichiarazioni doganali contenenti elementi rivelatisi successivamente errati forniti dal proprietario delle merci e la cui inesattezza non poteva emergere dalla valutazione professionale operata, con conseguente responsabilità a titolo sanzionatorio del soggetto per conto del quale esso ha agito ex articolo 10 del D.Lgs. 472/1997, avvalendosi del meccanismo “dell’autore mediato” per effetto del quale risponderà della violazione, in luogo dell’autore materiale, colui il quale abbia indotto altri in errore incolpevole.
A medesime conclusioni era già pervenuta la stessa agenzia nella precedente Circolare 292 del 23.12.1998, sostenendo che “.. ferma restando la necessità di un esame scrupoloso di ogni singola circostanza, in taluni casi risulta possibile escludere lo spedizioniere doganale dalla responsabilità per infrazioni commesse nell’esercizio delle sue funzioni (rappresentanza diretta), ogni qualvolta il suo intervento risulti ispirato ad una piena e corretta diligenza professionale. È necessario che tale indagine sulla mancanza di responsabilità dell’autore materiale (spedizioniere doganale) venga svolta anche con l’acquisizione, ove necessario, di ulteriore documentazione tendente a dimostrare l’avvenuto pieno e corretto esercizio della diligenza professionale” (adozione di ogni utile accorgimento soprattutto in quelle ipotesi dubbie circa l’esattezza di date informazioni, richiesta di tutti i chiarimenti possibili al rappresentato, e dimostrazione di collaborazione attiva con le dogane per individuare illeciti o inesattezze dichiarative).
Viceversa verrà irrogata la sanzione a carico dell’intermediario qualora, a seguito di un’attenta valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto,il suo comportamento risulti “di insufficiente diligenza” e siano stati forniti dal proprietario delle merci documenti regolari ed informazioni veritiere, se ad esempio:
1) le informazioni e le prove documentali fornitegli dal cliente siano in evidente contraddizione tra loro, ovvero con la natura delle merci, sì che una persona esperta nel ramo avrebbe potuto accorgersi dell’irregolarità (sia pure in seguito ad un esame meticoloso);
2) la normativa dell’UE, le convenzioni internazionali e la normativa nazionale, eventualmente invocate per ottenere trattamenti tributari particolari e/o agevolativi, non siano applicabili alla merce presentata in dogana, ovvero lo siano solo in base a determinate condizioni non rispettate dal proprietario della merce, irregolarità che lo spedizioniere doganale o l’intermediario avrebbero dovuto necessariamente essere in grado di riconoscere in base alle loro conoscenze ed esperienze professionali.
In merito, infine, alle violazioni c.d. formali, nuovamente la Circ. 22/2015 specifica che il presupposto per l’assenza di contestazione al rappresentante in dogana è la contemporanea mancanza sia di un danno erariale sia del pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, pena l’inapplicabilità dell’esimente della violazione formale.
PROFILI SANZIONATORI DOGANALI
In tema di violazioni doganali, data la vastità dell’argomento, ci si limita qui a riferire che la materia è disciplinata dal Titolo VII del TULD (artt. da 282 a 341) in tema di delitti di contrabbando ed illeciti amministrativi, sui quali sono recentemente intervenute, in maniera preponderante, le modifiche del d.lgs. 75 del 14.7.2020 in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, di recepimento della Direttiva PIF n. 1371/2017, con la quale, per quel che qui interessa, sono state ricriminalizzate tutte le ipotesi di contrabbando semplice (depenalizzate con l’art. 1 d.lgs. 8/2016).
La disciplina sanzionatoria del TULD va letta e coordinata con quella quadro del d.lgs 472/1997, con l’art. 70 del dpr 633/1972, con l’art. 7 del d.lgs 471/1997 in tema di esportazione nonché con la disciplina sanzionatoria in tema accise del TUA (d.lgs. 504/1995).
Il decreto 75/2020 ha previsto sia un inasprimento delle violazioni doganali nella misura in cui, se superiori a centomila euro quali diritti di confine dovuti, ledano direttamente gli interessi finanziari dell’UE, sia la “ricriminalizzazione” di quei reati di contrabbando semplice recentemente depenalizzati, quando i diritti di confine dovuti sono superiori alla soglia di 10 mila euro.
Il decreto attuativo della direttiva PIF interviene in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'UE.
Le modifiche apportate dal d.lgs. 75/2020 riguardano:
1) l’inasprimento delle pene per i delitti di contrabbando aggravato;
2) la “ricriminalizzazione” dei delitti di contrabbando semplice (artt. da 282 a 294 del TULD)
3) l’inclusione dei reati doganali tra quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001).
Inasprimento delle pene.
È prevista la pena della reclusione da 3 a 5 anni, in aggiunta alla multa prevista per le singole fattispecie, “quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro”.
Qualora l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50 mila euro (ma non superiore a 100 mila euro) “alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni”.
La “ricriminalizzazione” del contrabbando.
Con l’art. 4 il decreto 75/2020 opera, per i delitti doganali, una ricriminalizzazione di condotte depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016 qualora i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro.
Volendo schematizzare i diversi profili di responsabilità del rappresentante e del rappresentato/importatore in dogana, avremo:
RAPPRESENTANTE/SPEDIZIONIERE responsabilità civile nei confronti del committente ex art. 1710 c.c. derivante dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento del mandato. responsabilità civile nei confronti del dichiarante (ex art. 170 CDU è colui che è “in grado di presentare o di far presentare le merci in dogana”) derivante dall’attività di spedizioniere/procuratore (responsabilità del mandatario per errori professionali commessi nell’attività di rappresentanza diretta svolta davanti all’autorità doganale). responsabilità solidale tributaria del rappresentante indiretto ex art. 77 par. 3 del CDU. responsabilità solidale tributaria del gestore del deposito IVA per irregolarità di gestione ex art. 50 bis comma 8 D.L. 331/93 in caso di “mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione” responsabilità solidale tributaria ex art. 2 comma 6, L. 213/2000 dello spedizioniere/procuratore nei confronti delle Dogane nel caso di asseverazione di dati trasmessi per via telematica (errori contenuti nella dichiarazione trasmessa e asseverata, errori di cui lo spedizioniere era o avrebbe “dovuto ragionevolmente essere a conoscenza”). responsabilità solidale dei CAD ex art. 6 comma 4 DM 549/1992 per “le operazioni doganali poste in essere”. responsabilità diretta del mandatario per gli illeciti amministrativi tributari in caso di dolo o colpa grave per le “violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale di consulenza” ex art. 5 D.Lgs. 472/97. Per le altre ipotesi sanzionatorie v. anche le possibili applicazioni degli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 del medesimo decreto. responsabilità penale per ipotesi di contrabbando ed evasione Iva, in via diretta o in concorso con il dichiarante, ex artt. 282 e ss. del TULD e art. 70 DPR 633/72. responsabilità per le obbligazioni civili derivanti da reato e conseguente risarcimento del danno nei confronti delle dogane ex art. 2 comma 7 L. 213/2000 in caso di “asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all’erario”. responsabilità solidale con il condannato, per i diritti dovuti e per il pagamento di una somma pari alla multa inflitta, nei casi di contrabbando commessi nei luoghi indicati nell’art. 329 del TULD. Ai sensi dell’art. 42 CDU le sanzioni amministrative comminate devono comunque essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.
RAPPRESENTATO/COMMITTENTE responsabilità del mandante/rappresentato per gli illeciti amministrativi degli artt. 5, 6, 9 e 11 del d.lgs 472/1997. responsabilità solidale tributaria del dichiarante ex art. 77 par. 3 del CDU per cui “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”. responsabilità penale per ipotesi di contrabbando ed evasione Iva, in via diretta o in concorso con il rappresentante ex artt. 282 e ss. Del TULD e art. 70 DPR 633/72. Ai sensi dell’art. 42 CDU le sanzioni amministrative comminate devono comunque essere “effettive, proprorzionate e dissuasive”. È prevista una ipotesi di scriminante ai sensi dell’art. 119 CDU che consente il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali se “per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto”, qualora l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore e il debitore ha agito in buona fede (v. CGUE causa-293/04); l’art. 120 CDU (Equità) consente il rimborso o lo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale “sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore”.
In conclusione, si riferisce che, come per gli illeciti amministrativi tributari anche per quelli doganali è possibile l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, sino a quando non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento ed anche nel caso in cui siano già state contestate le violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.