Il controllo di legittimità della CGUE sul potere di emanare atti di esecuzione esplicativi dell'origine non preferenziale delle merci in dogana

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Il Tributario di Giuffrè.

Un commento alla Corte di Giustizia C-209/20 in cui sono tracciati i limiti in capo alla Commissione UE nell’adozione di un atto di esecuzione, che individua i requisiti per identificare “l’ultima lavorazione sostanziale” ai fini dell’origine non preferenziale e che dà risalto a quella “fase decisiva” di lavorazione che garantisce al bene “qualità specifiche”, la cui motivazione deve dare sufficientemente conto del ragionamento svolto oltre che garantire la certezza del diritto, per “consentire ai giudici dell’UE di controllarne la legittimità, nell’ambito di un ricorso diretto, o di valutarne la validità, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale”.

Con la sentenza del 20.5.2021 resa nella causa C-209/20, la Corte di Giustizia UE è intervenuta per chiarire i limiti del potere della Commissione UE nell'adozione di un atto di esecuzione (nel caso il Regolamento di esecuzione n. 1357/2013) finalizzato ad individuare i requisiti del concetto di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”, previsto dal CDU (art. 60 del Codice Doganale dell'Unione n. 952/13), teso a sua volta a rintracciare la cd “origine non preferenziale” di una merce ai fini doganali, ovvero il luogo “effettivo” (secondo i canoni del CDU) di produzione della merce e ciò per verificare l'eventuale ricorrenza ed applicabilità di “misure tariffarie” in dogana (dazi antidumping e compensativi) qualora i beni siano originari di paesi o territori diversi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione doganale dall'operatore........

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