La prova del trasporto o spedizione nelle cessioni intra UE esenti da IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiù di Giuffrè.

In tema di prova del trasporto/spedizione ai fini dell'esenzione iva per le cessioni intra UE.

Con la sentenza n. 32328/2022 la Cassazione ha escluso l’esenzione IVA delle cessioni intra UE in assenza della prova, da parte del cedente, che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il bene, spedito o trasportato in un altro Stato membro, abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato.

La norma interna attenzionata dalla pronuncia in commento è l'art. 41 DL 331/93, il quale individua i requisiti affinché un soggetto passivo possa effettuare cessioni intra UE non imponibili IVA (definite esenti dalla normativa unionale), al ricorrere dei seguenti requisiti:

onerosità della cessione;

qualità di operatori economici in capo al cedente ed al cessionario;

acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;

effettiva movimentazione dei beni da uno Stato membro ad un altro, a prescindere da chi effettui il trasporto/spedizione.

Tale elenco, in recepimento di modifiche alla Dir. 2006/112/CE, dal 30 novembre 2021 è stato implementato da due ulteriori requisiti quali:

l'invio dal cessionario al cedente del proprio identificativo IVA;

la compilazione da parte del cedente del modello Intrastat.

La soluzione data dai giudici, avente ad oggetto una cessione intra UE, presumibilmente avvenuta con la clausola di vendita Incoterms ex works (franco fabbrica), in assenza di una norma unionale allora vigente che uniformasse gli elementi di prova delle cessioni intra UE si è basata, di fatto, sui numerosi precedenti……..

Indietro
Indietro

Prorogate al 31 dicembre le riduzioni di IVA e accise su gas e carburanti.

Avanti
Avanti

Nozione di attività economica effettiva della holding verso le filiali ed indetraibilità dell'Iva per i servizi a queste conferiti.