Esterometro, prestazioni di servizi elettronici e acquisti in reverse charge
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiu di Giuffrè.
Un commento alle risposte date dall'Agenzia delle entrate alla stampa specializzata nel corso dell'incontro del 23 gennaio 2023 in tema di esterometro, di certificazione delle prestazioni di servizi elettronici e di annotazione degli acquisti in reverse charge.
Nuovo esterometro
È stato chiesto se, in base a quanto previsto dall'art. 6, c. 9-bis1, del D.lgs. n. 471/97, e riguardo le operazioni poste in essere dai cedenti/prestatori non stabiliti in Italia, anche se ivi identificati, verso soggetti passivi nazionali, qualora l'IVA sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell'inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode e qualora sia stata regolarmente versata dal fornitore, si possa considerare assolta e detraibile, con conseguente applicazione della sanzione formale da euro 250 a 2.000.
Si è chiesto, poi, circa le modalità pratiche di comunicazione al Sdi da parte del cessionario/committente nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015 (cd esterometro), dal momento che l'operazione, anche se in modo irregolare, è già stata fatturata con esposizione dell'IVA da parte del fornitore identificato in Italia.
L'Agenzia ha risposto evidenziando che l'art. 6, c. 9-bis.1, del D.lgs. 471/1997 prevede che qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge, l'IVA su un operazione economica di cui alle disposizioni menzionate .......