La diligenza professionale dell'operatore doganale indiretto e l'esclusione da responsabilità ai fini daziari ed IVA
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su IUS di Giuffrè.
Un commento alla sentenza n. 2850/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Bari con la quale i giudici, in tema di ripresa di dazi ed iva in capo al rappresentante doganale indiretto, hanno annullato la pretesa recependo le “indicazioni” della Corte UE che, lato IVA, ha sempre escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere vieppiù in assenza di specifica indicazione in tal senso nella norma interna e, lato dazi, dando evidenza della dimostrata buona fede dell’operatore professionale non sanzionabile in via oggettiva, ponendo così in risalto, condivisibilmente, l’argomento per cui è sempre il rappresentato ad essere il dichiarante sostanziale, a latere di un vincolo di solidarietà in funzione di garanzia del rappresentante indiretto quale mero dichiarante formale, spettando altresì all’Ufficio dimostrare l’assenza di diligenza professionale dell’intermediario. L’esclusione di responsabilità ai fini daziari ed IVA ha, di conseguenza, eliminato ogni pretesa delle sanzioni irrogate…..