Semplificazioni delle prove di origine: gli adempimenti doganali ai fino I.V.O. e della Convenzione PEM
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiu di Giuffrè.
Un commento alla Circolare n. 2 dell'1 febbraio 2023 della Dogana con cui è stata data evidenza delle novità introdotte dal Reg. di esecuzione UE 2022/2334, in vigore dal 20 dicembre 2022, che ha modificato il Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (RE) riguardo l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti.
Le novità riguardano in primo luogo l'estensione dell'obbligo anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine delle merci (IVO), interessato da operazioni di import e di export in dogana, di indicare, all'interno della bolletta doganale, il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo precedentemente spettante solo in capo ai soggetti titolari di informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).
In secondo luogo, in relazione agli scambi tra l'UE ed i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel RE prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci oggetto di compravendita internazionale.
La normativa unionale di riferimento
Con il Reg. UE 2334/2022, in primo luogo, a partire dal 20 dicembre 2022, è stato modificato l'art. 20 del RE secondo il quale “quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per le merci o .....