Classificazione doganale: ok all’uso di dizionari in assenza di norme UE

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

In tema di classificazione doganale, la Corte UE, in C-368/22, ha sostenuto che la determinazione della portata dei termini per i quali il diritto dell’UE non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, potendo utilizzare all’occorrenza anche riferimenti contenuti in dizionari ed altre fonti.

Il caso

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della sottovoce tariffaria 7307 22 10 della nomenclatura combinata (NC), di cui all'All. I del Reg. CEE n. 2658/87, ed aveva ad oggetto la questione se alcuni c.d. accessori per tubi, importati da parte di una società danese, dovessero essere classificati come manicotti nella sottovoce doganale 7307 22 10 90 con un'aliquota daziaria dello 0% o piuttosto come “altri articoli filettati” nella sottovoce 7307 29 10 90 con un'aliquota daziaria del 3,7%.

Tali articoli sono utilizzati per raccordare tubi appositamente fabbricati, utilizzati, tra l'altro, nell'industria farmaceutica e nell'industria petrolchimica, petrolifera e del gas.

Nel corso di un'ispezione della dogana danese sugli accessori per tubi importati dalla società citata, rispettivamente dalla Svizzera e dagli Stati Uniti, le autorità prelevavano alcuni di tali prodotti che erano stati dichiarati come “manicotti filettati in acciaio inossidabile” nella sottovoce 7307 22 10 90, quindi con un'aliquota daziaria dello 0%.

A seguito dell'ispezione e della relativa analisi di laboratorio che escludeva i prodotti dalla voce “manicotti” poiché ......

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