Merci in importazione: come provare la falsità dei certificati di origine
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
Un commento all'ordinanza n. 9974/2023 con cui la Cassazione ha ritenuto la sentenza penale non dirimente nel giudizio tributario, attesa la diversità tra il giudizio penale in tema di falso in atto pubblico rispetto al giudizio di buona fede in materia doganale (in punto di prova) ed ha concluso che, richiamando i precedenti specifici della Corte UE, qualora la Dogana constati la falsità dei certificati di origine, si debba procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che venga accertata l'esistenza di un errore attivo dell’Ente e, nel caso questo accerti la falsità del certificato, spetta all’importatore l'onere di provare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore o l'errore colpevole dell’Ente dello Stato di esportazione.
Nel momento in cui la Dogana accerta la falsità dei certificati di origine, occorre procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che il debitore provi che la stessa Dogana sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci non soddisfacevano i requisiti per beneficiare della preferenza daziaria.
L’errore della Dogana, preclusivo a determinate condizioni della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, non può giungere sino a coprire le ipotesi in cui l’autorità doganale abbia constatato la falsità dei certificati di origine, nel qual caso spetta al debitore la prova, come rappresentata in apertura, per beneficiare del trattamento preferenziale, non potendo l’UE essere tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori dei propri “cittadini”.
In relazione alla eccepita falsità, da parte della Dogana, dei certificati di origine preferenziale delle merci in importazione, si tratta di valutare se, sulla base della normativa doganale UE di riferimento, possa darsi evidenza della prova ottenuta in sede penale che libera il rappresentante legale della società dal reato di falso in atto pubblico. Inoltre, si valuta se tale prova possa essere utilizzata anche nel procedimento doganale e a quali condizioni probatorie soggiace l'importatore che sostenga la propria buona fede e il legittimo affidamento nella bontà del contenuto del certificato rilasciato dall'Ente dello Stato terzo di esportazione.....