L’uso delle banche dati UE per determinare il valore in dogana
L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.
Con sentenza n. 25520/2023 la Cassazione , sostenuta dalla Corte UE, ha ribadito la salvezza della rideterminazione del valore in dogana a mezzo banca dati della Commissione UE per "merci similari", purché valorizzata a seguito di un contradittorio effettivo con la parte.
Rimane sullo sfondo, però, al di là della contingenza, il tema più importante, ovvero il rispetto dell’ordine gerarchico sequenziale delle regole secondarie di rideterminazione del valore. Il contradittorio non può valere come contenuto “a prescindere” ma come contenitore, nel quale dover veicolare lo scambio di argomentazioni e prove tra gli attori previa, però, osservanza principale delle regole normative unionali, salvaguardate da tempo dalla Corte UE.
La vicenda origina da un'importazione dalla Cina, in relazione alla quale la dogana procedeva al riesame su base documentale, invitando l'importatrice a fornire ulteriore documentazione, prontamente trasmessa.
Verificata i documenti prodotti e ravvisando dubbi sul valore dichiarato, la dogana disapplicava il metodo del valore di transazione (il prezzo effettivamente pagato) di cui all'art. 29 Reg. 2913/1992 - CDC (attuale art. 70 Reg. 952/2013 - CDU), in favore dei criteri secondari di determinazione del valore in dogana (art. 30 CDC, attuale art. 74 CDU).
Procedeva all'analisi di un campione rappresentativo di importazioni di merci similari importate dal medesimo Paese di origine e per il medesimo anno in contestazione, sulla base delle risultanze estratte dalla banca dati UE Cognos in uso alla Commissione europea.
Da qui rilevava un valore imponibile notevolmente superiore a quello dichiarato per chilogrammo dall'importatrice, ritenuto inattendibile se confrontato con il costo della materia prima usata nel processo di produzione, sulla base della documentazione fornita dalla parte.
Chiedeva all'importatrice giustificazioni circa la congruità dei valori dichiarati .....