Fusione per incorporazione: IVA di gruppo e trasferibilità del credito

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

L'Agenzia, con risposta n. 445/2023, ha concluso per l'applicabilità della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo da parte dell'incorporante, che potrà far confluire nella liquidazione periodica solo il debito o il credito rilevato dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA la fusione, ma non anche gli eventuali crediti IVA precedenti a tale data.

La vicenda

La società istante, in qualità di controllante di alcune società, chiedeva chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 73 c. 3 DPR 633/72, riguardante il regime fiscale dell'IVA di gruppo, per il quale è considerata controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dell'altra ed almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello dell'opzione.

La società istante (ALFA), operante nel settore della costruzione di edifici, descrive una complessa operazione societaria attuata con l'obiettivo di realizzare un progetto di sviluppo immobiliare al quale partecipava nella misura del 60% e che ha comportato:

  • nel 2022 l'acquisizione del controllo diretto di una società lussemburghese (BETA) (poi trasferitasi in Italia) che, a sua volta, controllava interamente (100%) una società di diritto italiano (GAMMA), proprietaria del terreno funzionale alla realizzazione del citato progetto immobiliare;

  • nel 2023 la fusione per incorporazione delle società BETA e GAMMA nella controllata DELTA s.p.a., fusione perfezionatasi in data giugno 2023 ed iscritta nel registro imprese nel luglio 2023.

La DELTA, riferiva l'istante ALFA, partecipava sin dall’anno.......

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