Canone radiodiffusione pubblica: deroga unionale all’esenzione IVA

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile su Quotidianopiù di Giuffrè.

Per la Corte UE, caso C-249/22, l’assoggettamento ad IVA, da parte dell’Austria, di un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata a mezzo canone obbligatorio versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione, è coerente tanto con la deroga specifica concessa a tale Stato dalla direttiva IVA quanto con le condizioni ed i limiti applicativi della clausola di stanstill predisposta dalla medesima direttiva, ciò alla luce, ribadisce infine la Corte, del carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di IVA.

I fatti di causa

La ricorrente nel procedimento principale di rinvio è un utente di servizi di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all'interno di un edificio situato in un'area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell'ente pubblico di radiodiffusione interessato.

A seguito della pubblicazione della sentenza C-11/15 con cui la Corte UE aveva escluso l'assoggettamento ad IVA del canone sulla programmazione, nel 2018 la ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA pagato su tale canone, in quanto riscosso in violazione delle disposizioni della direttiva IVA.

Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'art. 2, par. 1, lett. c), e l'art. 378 par. 1 Dir. IVA 2006/112, in combinato disposto con l'art. 151, par. 1, e l'All. XV, parte IX, p. 2, lett. h), c. 1, secondo trattino, dell'Atto di adesione del 1994 dell'Austria alla CEE, debbano essere interpretati nel senso che tale Stato possa o meno (continuare ad) assoggettare ad IVA un'attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque.....

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