Accisa su prodotti energetici: aliquota legata all'uso effettivo
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Per la Corte UE, nella causa C-657/22, in tema di accise su prodotti energetici, l’inosservanza di requisiti formali consistenti nella mancata comunicazione alla Dogana della reintroduzione nel deposito fiscale di prodotti energetici già tassati nonché l’assenza di indicazioni relative ai contrassegni ed alla colorazione di detti prodotti, non può consentire allo Stato membro, per contrasto al principio di proporzionalità nonché al principio unionale di tassazione legata all’effettivo utilizzo del prodotto energetico, l’applicazione a tali prodotti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, di una sanzione a titolo di aliquota di accisa più elevata prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori.
In tema di accise su prodotti energetici, l'inosservanza di requisiti formali non può consentire allo Stato membro l'applicazione di una sanzione a titolo di aliquota di accisa più elevata prevista per il gasolio destinato a essere utilizzato come carburante per motori.
I fatti di causa
La causa origina da una contestazione ai fini delle accise nei confronti di una società avente a oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti energetici quali combustibili solidi, liquidi e gassosi nonché la loro produzione, previa autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale, la quale ha impugnato l'accertamento effettuato dalla Dogana rumena che le chiedeva di pagare una somma a titolo di accisa supplementare sul gasolio e sul biodiesel, a cui si aggiungeva l'IVA supplementare.
La contestazione nasceva da una verifica dei documenti di fornitura e delle scritture contabili di tale società, dalla quale era emerso che questa aveva emesso note di ricevimento e di variazione e fatture di storno, con le quali aveva reintrodotto nel deposito fiscale un quantitativo di combustibile, non accettato dal cliente al quale era stato inviato, senza però fare preventiva menzione del contrassegno e della colorazione dei prodotti energetici oggetto di restituzione, né dello scopo, e senza darne comunicazione scritta alla Dogana territorialmente competente.
La società ricorrente sosteneva che, a seguito della mancata accettazione dei prodotti venduti, per i quali……