Calcolo del valore in dogana con il metodo deduttivo ed analisi degli “elementi rilevanti” in importazione.

Con sentenza nella causa C-1/18 del 20.6.19 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla corretta interpretazione della nozione di “merci similari” in relazione dell’applicazione del metodo secondario di valutazione del valore in dogana in sede di importazione, disciplinato dall’art. 30 del vecchio CDC (Codice Doganale Comunitario) corrispondente all’attuale art. 74 del CDU, nel contesto di un’operazione di import di medicinali generici.

La fattispecie aveva ad oggetto un contratto di vendita in conto consegna tra una società indiana fornitrice dei medicinali generici ed una società lettone importatrice esclusiva e fornitrice di servizi di deposito in consegna in Lettonia, Lituania ed Estonia, in base al quale la seconda si impegnava a garantire un’area di stoccaggio sufficiente nonché servizi di manutenzione per soddisfare gli ordini dei clienti della società indiana, senza acquisire la proprietà dei medicinali e dando priorità nella vendita ai medicinali più prossimi alla data di scadenza. La società indiana, inoltre, decideva i soggetti ai quali vendere i medicinali, le modalità e il prezzo di vendita, nonché gli sconti di prezzo applicabili. Per il suo ruolo di intermediaria la società lettone percepiva una commissione.

All’atto dell’importazione la società “depositaria” calcolava il valore in dogana dei medicinali con il metodo “del valore di transazione” (art. 29 par. 1 CDC), determinato attraverso le fatture pro forma redatte dalla società indiana fornitrice, presentate all’Ufficio doganale e contenenti informazioni in merito al tipo di merci importate, al prezzo unitario sul mercato al momento di tale fatturazione ed al prezzo totale.

L’importatrice, immagazzinando i medicinali nel proprio deposito, poteva effettuare le vendite anche a distanza di svariati mesi dall’importazione, cosicché il loro valore al momento della vendita (sul quale potevano influire anche gli sconti concessi dalla fornitrice extra-UE) poteva essere diverso rispetto al valore sul mercato al momento dell’importazione.

Il “valore di transazione” è stato contestato dall’Ufficio lettone che ha proceduto al ricalcolo del medesimo utilizzando il metodo “deduttivo” ex art. 30 par. 2 lett. c) del CDC (attuale art. 74 par. 2 lett. c) del CDU).

Si ricorda che in tema di valore in dogana sia nel vecchio sia nel nuovo Codice doganale è previsto un elenco tassativo per l’applicazione del valore alle merci importate che imporne all’operatore di seguire una sequenza prestabilita nel seguente ordine: valore di transazione (prezzo effettivamente pagato o da pagare), valore di transazione di merci identiche, valore di transazione di merci similari, valore dedotto, valore calcolato o ricostruito.

Il metodo deduttivo fa riferimento al valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate (o merci identiche o similari importate) sono vendute nel territorio doganale dell’UE nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori, previa deduzione dei costi aggiuntivi sostenuti per la commercializzazione (margine di utile o commissioni dovute per la vendita dopo lo sdoganamento, spese di trasporto o di assicurazione nell’UE spese di sdoganamento compresi i tributi).

Investita della questione circa l’esatto perimetro del concetto di merce similare, la Corte ha chiarito innanzitutto che, sebbene il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisca, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, detto prezzo è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio.

Riprendendo la definizione offerta dall’art.142 par. 1 lett. d) del Reg. 2454/93, per “merci similari” si intendono le merci prodotte nello stesso Paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni ed essere intercambiabili sul piano commerciale. Tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci sono similari rientrano, ad esempio, la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio.

Dall’ampia definizione della nozione di “merci similari”, la Corte ha dedotto che una nozione del genere è applicabile a tutti i tipi di merci, inclusi i medicinali, cosicché per la loro l’individuazione l’amministrazione doganale nazionale deve essere in grado di utilizzare tutti i dati a sua disposizione per definire il valore in dogana nel modo più preciso e più realistico possibile.

La Corte, sul punto, ha quindi concluso che, laddove il valore in dogana dei medicinali importati sia calcolato applicando il metodo deduttivo, l’Ufficio locale deve, per identificare “merci similari”, prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, quali la composizione rispettiva di tali merci, la loro sostituibilità quanto ai loro effetti e alla loro intercambiabilità sul piano commerciale, procedendo quindi ad una valutazione di fatto tenendo conto di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico reale di dette merci, inclusa la posizione sul mercato della merce importata e del suo fabbricante

La Corte si è espressa anche circa la possibilità o meno di calcolare nel valore in dogana gli sconti commerciali, verificando se questi potessero rientrare nell’elenco dell’articolo 152 par. 1, lett. a) del Reg. 2454/1993 (DAC), che prevede si tenga conto di determinate deduzioni tra cui alcune commissioni, le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché i dazi all’importazione. La Corte, ritenendo la formulazione dell’elenco delle deduzioni esaustiva, ha concluso per l’esclusione degli sconti commerciali dal calcolo del valore in dogana, ulteriormente argomentando che, in applicazione dell’art. 30 par. 2 lett. c) del CDC, questo già prevede che si tenga conto di determinati sconti collegati al quantitativo, dato il suo riferimento al “prezzo unitario del quantitativo maggiore di merci importate”.  

Indietro
Indietro

Esclusione dell’esenzione IVA nelle cessioni di piattaforme di perforazione offshore e nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”. Corte di Giustizia, sentenza C‑291/18.

Avanti
Avanti

Nuovi termini prescrizionali di accertamento doganale alla luce del CDU e della Legge Europea 2018.