Nuovi termini prescrizionali di accertamento doganale alla luce del CDU e della Legge Europea 2018.
Con l’art. 12 della legge n. 37 del 3.5.2019 (Legge Europea 2018) sono state recepite le indicazioni contenute nell’art. 103 paragrafo 2 del CDU (in vigore dal 1.5.2016) relativamente ai nuovi termini decadenziali di accertamento doganale in presenza di reato ed è stato, di conseguenza, modificato l’art. 84 del TULD, fissando in sette anni il termine per l’attività accertativa delle Dogane in presenza di fattispecie delittuose tributarie.
La Legge Europea 2018 ha modificato l’art. 84 del TULD (sulla “Prescrizione dei diritti doganali”) chiarendo da un lato che il riferimento normativo circa i termini per la notifica dell’obbligazione doganale è dato dalle vigenti disposizioni UE (confermando il termine triennale di decadenza già contenuto nell’art. 84 del TULD e ripreso dall’art. 1 n. 17) del Reg. UE 2700/2000 di modifica dell’art. 221 paragrafo 3 del C.D.C.) e disponendo dall’altro che qualora l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la sua notifica è di sette anni, da applicarsi alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.
Si precisa che fuori dal ricorrere di ipotesi delittuose, già con la Circolare 8/D del 2016 l’Agenzia aveva precisato che con l’art. 103 par. 1) del CDU nulla cambiava rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 221 par. 3 del CDC che prevedeva un termine decadenziale triennale di accertamento, spirato il quale era interdetta ogni attività accertativa da parte dell’Agenzia.
La modifica sostanziale, invece, ha riguardato il par. 2 dell’art. 103 il quale, modificando il precedente art. 221 par. 4 del CDC ha stabilito che, in presenza di reato, il termine triennale per la notifica dell’accertamento vada rimodulato da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni, spettando agli Stati membri di fissare singolarmente la soglia applicabile.
Con l’art. 12 della Legge Europea 2018 che ha riscritto l’art. 84 del TULD tale termine è ora stato fissato in sette anni; ciò ha mutato completamente il quadro giuridico precedente che (art. 221 par. 4), rinviando agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati, rendeva di fatto legittima la prassi operante in Italia per cui in presenza di reato l’avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio purché la notizia criminis fosse stata trasmessa all’autorità giudiziaria entro il triennio in questione, con l’ulteriore conseguenza che, in assenza della comunicazione della notizia criminis, il contribuente era costretto ad adire l’autorità giudiziaria per eccepire l’intervenuta prescrizione.
La nuova disciplina pone numerosi dubbi e preoccupazioni dal momento che ampliando notevolmente i termini di accertamento in capo agli operatori doganali non specifica se “l’estensione” temporale vada ricollegata ad una notizia criminis “fondata” (ovvero inizio dell’azione penale oppure no come presumibilmente sarà) con il rischio potenziale e reale di un utilizzo strumentale della stessa per riaprire rapporti già prescritti.
Ulteriori preoccupazioni sembrano pervenire, inoltre, dalla nota delle Dogane n. 7423 del 11.6.2019 in cui si specifica che, come già espresso nella Circolare n. 8/D 2016, “il mutato quadro giuridico a seguito dell’entrata in applicazione dell’art. 103 par. 2 del CDU, non subordina più – come, invece, avveniva, per il passato, per effetto della formulazione del citato articolo 221, paragrafo 4, del Reg. Cee n.2913/92 e del previgente art. 84 del TULD, alla luce dell’interpretazione della costante giurisprudenza di legittimità – la deroga al termine di prescrizione dell’obbligazione doganale in presenza di fattispecie delittuose, all’inoltro della “notitia criminis” entro tre anni dalla data di insorgenza dell’obbligazione”.
Si aggiunga per completezza che ai sensi dell’art. 103 par. 3 del CDU può intervenire la sospensione dei termini prescrizionali quando alternativamente:
– sia stato presentato un ricorso (in tal caso può protrarsi per tutta la durata del relativo procedimento); – in caso di esercizio del diritto ad essere ascoltati (le autorità doganali comunicano al debitore le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale). In questo caso, la sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione e fino allo scadere del periodo in cui l’operatore economico ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista;
– quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione ai sensi dell’art. 103.