Armonizzazione IVA nelle Vendite a Catena Intra-UE dal 1.1.2020.

IVA

Dal 1 gennaio 2020 cambiano le norme UE in tema di vendite a catena intracomunitarie, a seguito dell’introduzione dell’art. 36-bis della Direttiva IVA da parte della Direttiva 1910/2018 che ha armonizzato le norme ai fini IVA per le operazioni di chain transactions che si realizzano tra almeno tre soggetti (primo cedente, intermediario ed acquirente finale), mediante più cessioni tra loro successive ma con un unico trasporto intracomunitario, consentendo la non imponibilità IVA ad una sola delle operazioni di vendita.

La novella ha recepito i numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia (causa C-245/04 EMAG, C-430/09 Euro Tyre Holding, C-587/10 VSTR, C-386/16 Toridas, C-580/16 Firma Hans Bühler, C-628/16 Kreuzmayr, C-414/17 AREX CZ) ed è finalizzata ad evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione consentendo di imputare il trasporto (che assume natura di vendita intracomunitaria esente ex art. 138 Dir. IVA)  ad una sola delle cessioni nella “catena” di vendite alla quale partecipano almeno tre operatori.

Secondo la regola generale contenuta nel comma 1 dell’art. 36 bis le vendite a catena intra UE hanno le seguenti caratteristiche:

  • i beni sono oggetto di due o più cessioni tra distinti soggetti passivi (primo cedente, uno o più intermediari, destinatario/acquirente finale);

  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro all’altro, con esclusione delle importazioni, delle esportazioni e delle operazioni meramente interne ad uno stesso Stato membro;

  • i beni sono trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo cessionario della catena, con trasporto a cura dell’operatore intermedio o di un terzo che agisce per suo conto.

È definito operatore intermedio il cedente all’interno della catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta la merce (accollandosi il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni) per conto proprio o tramite un terzo che agisce per suo conto ed è tenuto altresì a conservare la prova dell’organizzazione e del trasporto delle merci.

Secondo la regola generale contenuta nel comma 1 dell’art. 36-bis qualora lo stesso bene sia ceduto più volte e sia spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo cessionario della catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.

In deroga alla regola generale, il comma 2 dispone che la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio al successivo soggetto passivo nella catena solo se il primo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. In questo caso la cessione dal primo cedente all’operatore intermedio con posizione IVA aperta nello Stato di partenza dei beni sarà soggetta ad IVA, viceversa la cessione effettuata dall’operatore intermedio a cui è imputato il trasporto sarà esente in quanto operazione Intra-UE.

Per una corretta applicazione dell’esenzione contenuta nella regola generale occorrerà che il cedente dia prova dell’avvenuto trasporto dei beni intra-UE oltre che in base alle regole dell’art. 138 della Direttiva IVA, anche per quelle predisposte dall’art. 1 n. 1) del Regolamento di esecuzione 1912/2018 il cui Considerando n. 4 ricorda che “Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione”.

Secondo il Regolamento 1912/2018 si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità al ricorrere di uno dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

b) il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente (che questi deve fornire al primo entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione) che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto: un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

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Nuovi termini prescrizionali di accertamento doganale alla luce del CDU e della Legge Europea 2018.

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Esclusa l’esenzione IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da enti non statali. Contrasto con prassi interna e giurisprudenza unionale.