Esclusa l’esenzione IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da enti non statali. Contrasto con prassi interna e giurisprudenza unionale.

IVA

Con la risposta all’Interpello n. 94 del 4 aprile scorso l’Agenzia, nonostante su un tema analogo sia intervenuta recentemente la Corte di Giustizia nella causa C‑449/17 resa in merito ai limiti dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva Iva per le attività didattiche, non solo ha perso l’occasione di fare luce su un tema di interesse pubblico ma ha anche sviluppato argomentazioni e soluzioni contraddittorie rispetto ai propri precedenti di prassi oltreché alla normativa unionale.

L’Agenzia è stata chiamata a chiarire se i servizi di formazione resi a studenti di scuola secondaria, universitari e ad aziende, in modalità e-learning tramite un portale web, aventi ad oggetto le medesime materie trattate nelle Scuole secondarie e nelle Università fossero o meno da assoggettare ad iva in base al disposto dell’art. 132 Direttiva Iva e/o del comma 20 art. 10 Dpr 633/72.

L’Agenzia dopo aver, comprensibilmente, ritenuto assente il requisito soggettivo per mancanza dell’accreditamento/riconoscimento (la società aveva provveduto ad “autocertificare” i propri servizi chiedendo all’Entrate l’accreditamento), ha altresì, incomprensibilmente, negato l’esenzione iva per l’assenza del presupposto oggettivo dal momento che l’elenco dell’art. 10 Dpr 633/72 (ritenuto quindi tassativo dall’Agenzia) non contempla l’insegnamento universitario tra le materie esentabili.

L’argomentazione, del tutto fallace, non ha tenuto conto dei propri precedenti di prassi  nei quali ha affermato che “dal momento che l’art. 10 comma 20 del dpr 633/72 non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni per il riconoscimento, la disciplina dei requisiti e delle forme di riconoscimento viene operata da norme diverse da quelle fiscali” e che alla terminologia normativa “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione” (Circ. 22 E 2008 che richiama le Ris. 53 E 2007 e 308 E 2007; id est. Cassazione n. 14124/2018), travisando il dato letterale sia della norma interna sia soprattutto di quella unionale che chiaramente manda esenti “l’insegnamento scolastico o universitario” (Art. 132 lett. i) Direttiva Iva).

Di fatto l’Agenzia ha erroneamente interpretato l’art. 10 del decreto iva come “diretta emanazione” dell’art. 132 della Direttiva iva e, dal momento che il primo non contempla l’insegnamento universitario, ha negato l’esenzione senza ricordarsi dei precedenti di prassi, senza conoscere la sentenza C‑449/17 della CGUE e, soprattutto, sorvolando sulla preminenza del diritto europeo su quello nazionale, un dato che le avrebbe consentito agevolmente di risolvere la questione favorevolmente alla contribuente.

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