Credito IVA: cosa accade se la società non è operativa per tre anni.

IVA

Con risposta delle Entrate 10/2024, in tema di società non operative, alcuni chiarimenti in tema di utilizzo in compensazione dell’eccedenza di credito IVA “rigenerato” al ricorrere di una delle cause di esclusione/disapplicazione previste dalla norma di settore.
A latere, poi, la questione più generale del
rinvio pregiudiziale della Cassazione alla Corte UE, per sospetta incompatibilità delle presunzioni di non operatività rispetto al principio di neutralità dell’imposta emergente dalla direttiva IVA, in attesa di giudizio a seguito delle recenti conclusioni dell’avvocato generale.

L’articolo qui riportato è un estratto. L’articolo completo è disponibile sul Quotidianopiù di Giuffrè.

Per le società qualificate come non operative, l'eccedenza di credito IVA, di regola non rimborsabile, non cedibile, né compensabile, qualora oggetto di recupero erariale ed al ricorrere di una delle cause di esclusione previste dalla norma, può essere “rigenerata”, ed il ripristino del credito consentirà di chiedere il rimborso o destinarlo in detrazione/compensazione.

La compensazione del credito IVA per le società non operative

Con la Circ. 14/E 2007, al p. 1, veniva evidenziato che la disciplina delle società non operative “si propone l'obiettivo di contrastare l'utilizzo improprio delle forme societarie al fine di eludere le obbligazioni tributarie”, al fine specifico antielusivo di penalizzare quelle società che, “al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci” (godimento personale del bene e uso gratuito dello stesso), anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.

A tal fine era stato introdotto l'art. 30 della L. 724/94 al fine di eliminare o diminuire l'abuso del ricorso allo strumento societario privo di reali ed effettive esigenze imprenditoriali.

L'art. 30, c. 4, della L. 724/94, dispone che per le società e gli enti non operativi di cui al c. 1, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Qualora, inoltre, per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni ……

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