Esenzione da accisa di prodotti denaturati commercializzati anche come prodotti destinati al consumo umano.
Con sentenza pronunciata nella Causa C‑567/17 del 28 febbraio 2019 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla corretta applicazione dell’art. 27 paragrafo 1 lett. b) della Direttiva 92/83 del 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche che dispone l’esenzione per quei prodotti denaturati e non destinati al consumo umano.
Il caso riguardava un’azienda lituana che esercitava l’attività di fabbricazione e commercio di prodotti cosmetici e per l’igiene la quale nel periodo 2009-2014 aveva introdotto nel proprio territorio prodotti di cosmesi e per la cura dentale da un’azienda polacca sulla quale esercitava un controllo sul processo di fabbricazione riguardante anche l’imballaggio e l’etichettatura. Tali beni, sottoposti a processo di denaturazione secondo la normativa polacca, venivano commercializzati in Lituania anche come bevande alcoliche non già direttamente dalla società produttrice lituana la quale però era a conoscenza del “duplice” uso commerciale dei propri prodotti.
L’ufficio delle imposte lituano ha ritenuto che i beni fossero destinati al consumo umano in quanto bevande alcoliche ed ha disconosciuto l’esenzione ex art. 27 paragrafo 1 lett. b) della citata direttiva.
Con la sentenza in oggetto la Corte ha affermato che qualora dei prodotti denaturati “con un metodo approvato in uno Stato membro” siano commercializzati come cosmetici o prodotti per l’igiene, non possono essere privati, in quanto beni non destinati al consumo umano, dell’esenzione dall’accisa prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83, per il fatto che talune persone li consumano come bevande alcoliche perché sarebbe “incompatibile con la direttiva 92/83 rifiutare l’esenzione di un prodotto che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), per il solo motivo della constatazione del fatto che la sua destinazione reale non corrisponde alla denominazione che ad esso ha dato l’operatore”.
Per inciso si ricorda che con il Reg. di esecuzione n. 1112/2017 in vigore dall’1.8.2017 (v. nota delle Dogane n. 77062/2017), è stato sostituito l’allegato del Regolamento 162/2013 che aveva introdotto un procedimento di denaturazione, ai fini dell’esenzione dell’accisa, comune a tutti gli Stati Membri al quale si affiancavano gli eventuali procedimenti supplementari nazionali, dal momento che, era stato osservato, differenti processi di denaturazione aggiungevano complessità al sistema, indebolendo la capacità di un’efficace gestione dello stesso ed offrendo il fianco al proliferare delle frodi.
La sentenza in oggetto dà lo spunto per ricordare che con documento COM (2018) n. 334 del 25.5.2018 la Commissione, stante l’obsolescenza della Direttiva 92/83 che causa alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori economici pesanti costi amministrativi e di conformità in uno alla persistente evasione fiscale causata anche dalle differenze daziarie dei singoli Stati (v. Dir. 92/84 1992), ha indirizzato al Consiglio dell’Unione Europea una proposta di modifica della Direttiva 92/83 del 1992.
Lo studio della Commissione, finalizzato anche ad una maggiore certezza del diritto la cui assenza causa costi aggiuntivi per gli operatori, ha evidenziato: disfunzioni nell’applicazione delle esenzioni per l’alcole denaturato, disfunzioni nella classificazione di alcune bevande alcoliche, disfunzioni nell’applicazione delle aliquote ridotte per i piccoli produttori e per le bevande alcoliche a bassa gradazione alcolica in uno a disposizioni non chiare per la misura dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate.
Per quel che qui interessa la Commissione propone di modificare l’art. 27 con il seguente testo: “Gli Stati membri esentano dall’accisa i prodotti previsti dalla presente direttiva alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso…. b) impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, ivi comprese la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive, a condizione che l’alcole sia stato denaturato in conformità dei requisiti dello Stato membro nel quale avviene il processo produttivo”.