LE VAT QUICK FIXES (SOLUZIONI RAPIDE) PER L’IVA EUROPEA A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020.

IVA

In attesa dell’introduzione di quello che sarà, dal 1.7.2022, lo Spazio Unico Europeo in materia di IVA, il piano di azione dell’IVA europea prevede varie modifiche nel corso del tempo, finalizzate a semplificare il meccanismo di funzionamento dell’imposta ed a fronteggiare i diversi casi di frode comunitaria introducendo il principio dell’imposizione nel paese di destinazione dei beni che con ogni probabilità rappresenterà il sistema definitivo dell’IVA europea.

In questo contesto si inseriscono i tre atti normativi del 4 dicembre 2018, nello specifico la Direttiva UE 2018/1910, il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 ed il Regolamento UE 2018/1909, con i quali l’UE ha inteso introdurre alcune c.d. “soluzioni rapide” per semplificare il sistema dell’IVA europea e ridurre i costi delle imprese, norme che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.

La Dir. 2018/1910 ha modificato la Direttiva IVA 112/2206, il Reg. di Esecuzione 1912/2018 ha modificato il Reg. UE 282/2011 ed infine il Reg. 1909/2018 ha modificato il Reg. 904/2010.

Di seguito, in sintesi, le novità apportate dai tre atti comunitari in questione:

  1. Direttiva 2018/1910: modifiche in tema di numero identificativo IVA, applicazione di regole uniformi IVA per i contratti di call-off stock e per le c.d. transazioni a catena, obbligo di iscrizione del cessionario nel sistema europeo VIES che diventa una “condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale” (Considerando n. 7). Su quest’ultimo intervento si ricorda che la modifica è operativa dal 1.1.2020 al 30.6.2022, data oltre la quale per le operazioni di cessione/acquisto intra-UE B2B (business to business) si continuerà ad applicare l’attuale sistema di inversione contabile solo qualora il cessionario rivesta la qualifica di Soggetto Passivo Certificato (CTP Certified Taxable Person) che, di fatto, equivale alla qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO) in ambito doganale.  

  2. Regolamento 2018/1909: modifiche in tema di call-off stock per garantire lo scambio di informazioni a livello UE ai fini dell’adeguato monitoraggio per la corretta applicazione del regime di call-off stock e per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni.

  3. Regolamento 2018/1912: modifiche al regime delle prove del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA, mediante individuazione dei mezzi di prova per poter considerare un bene spedito o trasportato dal territorio dello stato membro di cessione a quello di arrivo. Sono introdotti degli obblighi di certificazione in capo al venditore ed all’acquirente UE per effetto dei quali il primo deve provare il trasferimento dei beni, eseguito in proprio o da un terzo, e produrre documenti relativi al trasporto effettuato (es. lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere) o altri documenti quali polizze assicurative della spedizione/trasporto, documenti ufficiali rilasciati da pubbliche autorità del paese di destinazione che confermino l’arrivo dei beni o la ricevuta di un depositario nel paese di destinazione che dimostri il deposito dei suddetti beni ovvero, in alternativa, una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifichi la spedizione o il trasporto da parte di quest’ultimo o da un terzo per conto di questi.

Indietro
Indietro

La nuova disciplina dei Buoni Monouso e Multiuso alla luce della Direttiva Voucher 1065/2016.