La nuova disciplina dei Buoni Monouso e Multiuso alla luce della Direttiva Voucher 1065/2016.
Il decreto legislativo 141/2018 ha recepito la Direttiva UE 1065/2016 (direttiva sui voucher) con la quale si è proceduto ad armonizzare la disciplina IVA dei buoni-corrispettivo a partire dal 1.1.2019 mediante l’inserimento nella Direttiva IVA 112/2006 degli articoli 30-bis, 30-ter e 73-bis, ciò al fine di arginare i fenomeni di doppia o mancata imposizione derivanti dall’assenza di una normativa ad hoc per la circolazione dei buoni nella pratica commerciale tanto nelle operazioni interne quanto in quelle transfrontaliere.
Per “buono” (la definizione è contenuta nell’art. 6-bis del DPR IVA 633/1972) si intende uno strumento di pagamento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e riportante i beni o i servizi da cedere o da prestare nonché le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
La Direttiva IVA all’art. 30-bis dà una definizione precisa dei buoni e distingue tra:
– buoni monouso per i quali all’atto di emissione è nota sin dall’inizio la disciplina Iva relativa al luogo ed all’ammontare da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto;
– buoni multiuso per i quali, viceversa, all’atto della loro emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA.
Riguardo i primi la Direttiva IVA prevede che la loro emissione come pure il loro trasferimento siano soggetti ad IVA, configurandosi una cessione di beni od una prestazione di servizi riguardante i beni o i servizi ai quali il buono si riferisce e ciò in deroga ai principi generali che regolano le cessioni (IVA da versare all’atto della consegna o spedizione) e le prestazioni di servizi. Di talché le cessioni e le prestazioni successive all’emissione dei buoni monouso non sono considerate operazioni indipendenti bensì ricollegate temporalmente al momento di emissione del buono o, se il buono è stato ceduto, al momento del suo trasferimento.
Qualora la cessione di beni o la prestazione dei servizi a cui il buono monouso dà diritto sia effettuata da un soggetto diversoda quello che ha emesso il buono, la cessione del buono:
è rilevante ai fini Iva;
si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.
Riguardo i secondi l’IVA è applicabile solo al momento del loro “riscatto”, quando cioè i buoni sono consegnati al soggetto cedente i beni o al prestatore dei servizi in pagamento totale o parziale della cessione o della prestazione. La base imponibile dell’operazione è costituita dall’importo versato per ottenere il buono o in alternativa, se tale informazione non è disponibile, dal valore monetario (facciale) indicato sul buono multiuso o nella relativa documentazione, al netto dell’IVA sui beni e/o sui servizi relativi.
Differenza sostanziale tra le due fattispecie è la conoscenza o meno, al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento IVA della cessione di beni o della prestazione di servizi incorporata, unitamente ai requisiti dell’imposta quali territorialità dell’operazione, natura, qualità e quantità dei beni e/o dei servizi.
Restano fuori dal campo di applicazione dei buoni-corrispettivo:
le ricariche telefoniche (l’Iva è dovuta dal gestore telefonico sul prezzo definitivo di vendita al pubblico ex art. 74 Dpr IVA);
i buoni sconto;
i buoni rimborso;
i titoli di trasporto;
i biglietti di ingresso a cinema e musei;
i francobolli e i titoli similari;
i buoni pasto (ticket restaurant).