Definizione agevolata dei PVC ai fini dell’IVA all’importazione e delle risorse proprie dell’UE in Dogana affidate agli agenti della Riscossione.
Con il provvedimento congiunto Entrate/Dogane n. 17776/2019 del 23 gennaio scorso sono state diramate istruzioni operative sulla possibilità di definire il contenuto dei processi verbali di constatazione redatti dalle Dogane ai sensi dell’art. 1 del DL n. 119/2018.
La norma consente di definire integralmente senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di PVC consegnato entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto.
Le violazioni definibili possono riguardare le imposte sui redditi e relative addizionali, i contributi previdenziali e ritenute, le imposte sostitutive, l’IRAP, l’IVA, l’imposta sul valore degli immobili all’estero e l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.
Sono altresì definibili le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di PVC consegnato entro il 24.10.2018 in materia di IVA all’importazione.
Sono escluse dall’agevolazione le risorse proprie tradizionali dell’UE di cui all’art. 2, par. 1, lett. a) della Decisione n. 2014/335 UE.
Costituiscono risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio dell’UE le entrate provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali (RPT), costituite dai dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare dalle istituzioni dell’UE sugli scambi con Paesi terzi, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi;
b) dalla risorsa propria basata sull’IVA, costituita dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA, armonizzati e determinati per tutti gli Stati membri secondo le regole dell’UE;
c) dalla risorsa propria basata sul RNL, derivante dall’applicazione di un’aliquota uniforme – da fissarsi secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate – alla somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati membri.
Per la definizione agevolata il contribuente deve presentare una dichiarazione in carta libera o direttamente o all’indirizzo PEC al competente Ufficio delle Dogane ed effettuare il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi d.lgs. 472/1997.
Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in Dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo c.c. postale, altri mezzi elettronici di pagamento).
L’Ufficio delle Dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 – Adesione alla definizione agevolata 2018 – PVC”.
La definizione agevolata dei PVC si perfeziona con la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto di definizione e con il versamento entro il termine del 31.5.2019 in unica soluzione.
Ci si può avvalere della definizione anche se, dopo il 24.10.2018, le Dogane abbiano notificato un atto di accertamento avente ad oggetto le violazioni contestate nel Pvc, se tale procedimento non sia stato già concluso tramite altri istituti definitori o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.
Il perfezionamento della definizione prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine.
In caso di mancato perfezionamento, ai sensi dell’art. 1 c. 8, del Decreto, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l’Ufficio procede con l’attività di accertamento, tenendo conto di quanto eventualmente già versato dal contribuente ai soli fini del calcolo della maggiore imposta dovuta.
Il Decreto Fiscale 2019 prevede anche un’ulteriore agevolazione, contenuta all’art. 5, relativa alla definizione agevolata delle risorse proprie dell’UE.
L’art. 5 consente la definizione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, nei quali siano comprese somme a titolo di dazi doganali e di IVA riscossa all’importazione.
Anche qui l’agevolazione consiste nel pagamento esclusivo delle somme a titolo d’imposta depurate da sanzioni ed interessi di mora ex art. 30 DPR n. 602/1973.
Per accedere all’istituto premiale il contribuente dovrà manifestare all’Agente della Riscossione, entro il 30 aprile 2019, la volontà di avvalersi della definizione agevolata, utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (modello DA-2018-D).
Nella dichiarazione il contribuente indicherà il numero delle rate di pagamento (massimo 10), oltre all’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione ed assumerà l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che verranno sospesi giudizialmente, previa presentazione di copia della dichiarazione ed in attesa di pagamento delle somme dovute.
Da ultimo si segnale che l’art. 5, in relazione alle somme a titolo di risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione, impone all’istante di corrispondere, oltre al capitale, agli interessi (iscritti a ruolo), alle altre somme a titolo di aggio e di rimborso spese sostenute dall’Agente della Riscossione, anche gli interessi di mora di cui all’art. 114 CDU, secondo la decorrenza e i tassi ivi precisati.